Come noto, con il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) a decorrere dal 25.5.2018 è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di Protezione dei dati. L’introduzione del citato Regolamento ha, come scopo principale, l’armonizzazione delle regole sul trattamento dei dati in tutta l’UE.
L’armonizzazione dei principi su tutto il territorio comunitario e l’obbligo per i soggetti che trattano dati dei cittadini comunitari di adeguarsi al Regolamento, si prefigge lo scopo di eliminare le lacune di protezione che incombevano sui dati allorquando questi ultimi circolavano tra i diversi titolari.
Anche nell’ambito della nuova disciplina riveste particolare importanza l’Informativa da fornire all’Interessato e la conseguente prestazione del consenso. Il Regolamento n. 679/2016, oltre a definire i contenuti, fissa anche le regole necessarie a rendere effettiva la comprensione e l’efficacia dell’Informativa.
In particolare, il Titolare del trattamento deve predisporre un’Informativa accessibile, coincisa e scritta con un linguaggio chiaro e semplice, di facile comprensione, al fine di consentire all’Interessato una comprensione efficace dei trattamenti a cui vengono sottoposti i propri dati, così da poter decidere con cognizione di causa se concedere o meno il consenso.
L’Informativa, infatti, è l’elemento che permette di fornire un consenso valido e consapevole.
Il contenuto dell’Informativa deve rispettare quanto previsto dagli articoli indicati nel Regolamento UE. Oltre ai dati di contatto del RPD – DPO (Responsabile della protezione – Data Protection Officer) deve essere specificata la base giuridica del trattamento, il trasferimento dei dati in stati terzi e, in caso positivo, tramite quali canali, il periodo di conservazione dei dati, le finalità del trattamento nonché i diritti dell’Interessato. Inoltre qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento deve fornire all’Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
INFORMAZIONI NON RACCOLTE PRESSO L’INTERESSATO
Ai sensi del citato art. 14 qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’Interessato, il Titolare del trattamento fornisce all’Interessato non solo quanto previsto dal citato art. 13, par. 1, ma anche le modalità con cui sono stati raccolti i dati personali.
Il consenso sarà valido solo se la volontà dell’interessato è espressa in modo inequivocabile per ogni singolo trattamento.
In particolare, è necessario acquisire l’autorizzazione per ogni singola attività che richieda il consenso dell’Interessato, procedendo, se del caso, alla raccolta di consensi separati per ognuna delle attività previste.
A tal fine, è opportuno che il Titolare del trattamento controlli che l’Informativa utilizzata risponda ai criteri esaminati in precedenza, specialmente in merito a:
- contenuti obbligatori;
- modalità di redazione;
- corrispondenza e attualità delle finalità.