Come noto, l’art. 1, comma 910, Finanziaria 2018, a decorrere dal 1 Luglio 2018 i datori di lavoro (o committenti) hanno l’obbligo di corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso pagamenti tracciabili.
Il pagamento delle retribuzioni deve essere effettuato utilizzando i seguenti strumenti:
- Bonifico sul conto identificato con IBAN del lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purchè di età non inferiore a 16 anni.
STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO
Come specificato dall’INL nella citata Nota n. 5828, tra gli strumenti di pagamento elettronico rientra il versamento effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, ancorché la stessa non sia collegata ad un codice IBAN.
In tal caso, al fine di consentire la tracciabilità del pagamento, il datore di lavoro / committente è tenuto a conservare la ricevuta di versamento, anche al fine della relativa esibizione in sede di controllo.
L’obbligo non riguarda solo i lavoratori dipendenti, ma anche la remunerazione dei soci lavoratori di cooperativa.
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo del pagamento della retribuzione o dei suoi acconti con le modalità sopra indicate si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.