
Parere negativo all’introduzione di una multa di 30 euro per chi rifiuta i pagamenti elettronici: ‘le sanzioni devono essere istituite per legge’
Recentemente il Consiglio di Stato ha “bocciato” la proposta del Ministero in quanto priva della necessaria “copertura” costituzionale.
Come noto, con il DL n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, il Legislatore ha introdotto una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento.
In particolare, l’art. 15 del citato Decreto dispone l’obbligo per i soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, di accettare pagamenti effettuati anche attraverso carte di debito.
Sono interessati a tale obbligo non solo i commercianti ed i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) bensì anche gli studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).
Con il Decreto 24.1.2014 il MISE, di concerto con il MEF, ha emanato le specifiche disposizioni attuative dell’obbligo in esame.
Come desumibile dal citato Decreto, la finalità della nuova disciplina si basa sulla volontà di limitare l’uso del denaro contante che comporta per la collettività “rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni … maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio … costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all’incremento di rischio di essere vittime di reati”.
L’art. 9, comma 15-bis, DL n. 150/2013, modificando il comma 4 del citato art. 15, ha rinviato la decorrenza dell’obbligo di attivazione del POS al 30.6.2014.
Il comma 5 del citato art. 15 prevede l’emanazione di uno o più Decreti attuativi, contenenti “gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati” nonché l’eventuale “estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”.
Il MEF nell’ambito della risposta all’Interrogazione 11.6.2014, n. 5-02936, dopo aver riepilogato l’articolato percorso normativo, ha evidenziato che:
- l’Italia “si caratterizza nel contesto europeo per un’elevata propensione all’utilizzo del contante”;
- “un impulso alla diffusione di strumenti elettronici è in grado di produrre effetti benefici per i consumatori, le imprese, le Amministrazioni pubbliche e l’economia nel suo complesso;
- prende atto dell’interpretazione fornita dal CNF in base alla quale al professionista è imposto un onere a consentire al cliente di poter utilizzare il POS quale forma di pagamento;
- “non risulta associata alcuna sanzione” in capo al professionista che non predispone la necessaria strumentazione finalizzata ai pagamenti con moneta elettronica.
Con la Finanziaria 2016 l’obbligo di “accettare” i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l’attività di vendita / servizi è stato esteso alle carte di credito e a prescindere dall’importo (è stato eliminato il riferimento agli importi minimi), prevedendo l’esclusione soltanto in caso di “oggettiva impossibilità tecnica”.
Il MISE, di concerto con il MEF, ha predisposto uno schema di Decreto contenente il regime sanzionatorio sopra accennato, per il quale ha richiesto il prescritto parere al Consiglio di Stato.
Recentemente il Consiglio di Stato con il Parere 1.6.2018, n. 1446, emanato successivamente al Parere interlocutorio 23.4.2018, n. 1104, ha “bocciato” lo schema di Decreto contenente le norme sanzionatorie in materia di pagamenti POS, sulla base degli elementi di seguito esposti.
IL Consiglio di Stato ritiene che: - la determinazione della sanzione rappresenta un elemento essenziale della fattispecie, quindi non integrabile su base regolamentare;
- i criteri e i principi direttivi a cui il potere esecutivo deve attenersi nel completamento della disciplina non sono sufficientemente delineati.
Merita altresì evidenziare che il Consiglio di Stato, prescindendo da quanto sopra indicato, non considera condivisibile neppure il riferimento alla sanzione prevista dal citato art. 693 in quanto finalizzata alla tutela di un differente interesse.
Si rammenta che l’obbligo di accettare il pagamento con carte di debito / credito è finalizzato, come sopra accennato, alla tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle cessioni di beni / prestazioni di servizi per contrastare i fenomeni di evasione fiscale e riciclaggio e non alla tutela della moneta legale.
Il Consiglio di Stato “suggerisce” in conclusione di individuare la sanzione applicabile in caso di violazione dell’obbligo in esame all’interno dell’ordinamento giuridico vigente che disciplina le attività commerciali / professionali.
In tale contesto
A seguito della “bocciatura” del Consiglio di Stato la palla ritorna al MISE che dovrà valutare a quale disposizione sanzionatoria “ancorare” la violazione dell’obbligo in esame.