I contribuenti in possesso di specifici requisiti possono richiedere il rimborso e/o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale previa presentazione del mod. IVA TR.
Si rammenta che dal 2017 sono operative le seguenti novità:
– aumento a € 30.000 del limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA;
– estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale, per importi superiori a € 5.000;
– utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
Entro il 30.4.2018 va inviato il mod. IVA TR relativo al credito del primo trimestre 2018.
Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972) :
– dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
– dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
– dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
– dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
– dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività:
prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011
La richiesta di rimborso e/o compensazione è riferita soltanto al credito maturato nel trimestre e non può comprendere l’eventuale credito del trimestre precedente
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.1.2011, n. 6/E, i contribuenti con contabilità presso terzi (ad esempio, centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi) che hanno optato per la liquidazione mensile c.d. “posticipata” ai sensi dell’art. 1, comma 3, DPR n. 100/98, e ai fini della determinazione della liquidazione periodica, fanno riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente, per:
– la verifica della sussistenza dei presupposti per la richiesta di rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale;
– l’individuazione dell’ammontare rimborsabile;
devono considerare l’imposta relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento.
Così, ad esempio, per il rimborso e/o compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2018 non vanno considerate le operazioni dei mesi di dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018 (utilizzate per le liquidazioni rispettivamente di gennaio, febbraio e marzo 2018), bensì le operazioni registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018.