Come noto, il DL n.50/2017 ha apportato modifiche ai termini entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA e di annotazione nel registro IVA acquisti.
Dette precisazioni risultano utili per “gestire” il trattamento delle fatture relative al 2017 ricevute entro il 31.12.2017 ovvero nel corso del 2018. I chiarimenti dell’Agenzia assumono rilevanza anche per il trattamento delle fatture relative al 2018 per individuare la liquidazione IVA in cui esercitare il diritto alla detrazione.
Merita evidenziare che le nuove disposizioni si applicano alle fatture / bollette doganali emesse dall’1.1.2017, a condizione che le stesse siano relative ad operazioni effettuate e la cui IVA sia divenuta esigibile da tale data. Di conseguenza, per l’IVA relativa a fatture 2015 e 2016 non ancora detratta si potrà continuare ad applicare la normativa previgente (detraibilità entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione).
Va considerato che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:
· presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;
· presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.
Di conseguenza, il termine per esercitare il diritto alla detrazione è individuato nel momento in cui in capo all’acquirente / committente si verificano i suddetti 2 requisiti. Da tale momento il soggetto può, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, operare la detrazione dell’IVA a credito.
Il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.
FATTURE 2017
Considerato quanto sopra evidenziato, l’Agenzia precisa che, con riferimento ad una fattura (datata 2017) ricevuta nel 2018 relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017:
· l’annotazione può essere effettuata, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018);
· se la fattura è annotata nel 2019 la relativa IVA non potrà essere computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019 ma dovrà concorrere alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018. In tal caso, come evidenziato dall’Agenzia, l’annotazione va “effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018”.
FATTURE 2018
Di seguito si esamina il trattamento delle fatture riferite ad acquisti / prestazioni 2018. In particolare, dopo aver ricevuto la fattura, è possibile annotarla:
· nello stesso mese di ricevimento in modo tale che l’IVA concorra alla liquidazione del relativo mese;
· in un mese successivo con concorrenza dell’IVA alla liquidazione di tale mese.
Le fatture differite (ossia, emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna / spedizione) relative a un acquisto di beni consegnati nel 2018 (datate 2018), ricevute nel 2018, potranno essere computate dalla liquidazione IVA del mese di ricevimento.
La fattura potrà essere comunque annotata nel 2019 (entro il 30.4.2019, termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018.
L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018 (mod. IVA 2019).