Importanti novità in materia di normativa del Lavoro per la richiesta della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Il ministero del lavoro in merito all’obbligo di rispettare il limite dimensionale , definisce che l’osservanza di tale obbligo sussiste al momento della richiesta della cassa integrazione straordinaria – CIGS – ai sensi dell’art. 1 della legge n. 223/1991 e non nel momento in cui l’azienda , a causa dell’impossibilità di reimpiegare tutti i dipendenti sospesi prooceda con l’avvio della messa in mobilità.
Infatti l’art. 4 della legge n. 223/1991 non vincola all’osservanza di alcun limite dimensionale la possibilità di collocare in mobilità lavoratori che l’azienda non riesce a reimpiegare nel processo produttivo in seguito ad intervento di cassa integrazione straordinaria – CIGS – per la ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, seguendo la procedura di riferimento.
Per ricevere informazioni o per una Consulenza professionale sulla Cassa Integrazione Straordinaria – CIGS – o in materia di Diritto del Lavoro contattaci con fiducia ai nostri recapiti. Un nostro responsabile sarà felice di assistervi; potete inviare una richiesta via mail