Con Messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, l’INPS comunica l’abrogazione dell’indennità ASpI.
L’INPS stessa riconosceva in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 l’indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale.
Gli stessi dovevano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’indennità era riconosciuta per un massimo di 90 giornate da computare in un biennio mobile. A far data dal 24 settembre 2015, l’INPS non potrà più erogare prestazioni di indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi. In merito alle domande presentate per periodi che contengono giornate successive alla data del 23 settembre 2015, la liquidazione sarà effettuata automaticamente dalla procedura prendendo in considerazione solo i giorni fino al 23 settembre 2015.
Le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” potranno essere presentate, al più tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015, ossia entro il 20° giorno successivo al 23 settembre 2015.
La prestazione sarà erogata in ogni caso entro il limite di spesa pari ai 20 milioni di euro per l’anno 2015.
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI
A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambito dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui all’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
La Naspi spetta ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente l’occupazione. Sono esclusi gli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa. Si potrà ottenere la Naspi anche in caso di dimissioni per giusta causa nonché nelle ipotesi di risoluzione consensuale sottoscritta presso la Dtl in seno al tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto dalla riforma Fornero e rimasto in vigore per i lavoratori nei cui confronti non trova applicazione la disciplina del nuovo contratto a tutele crescenti.
La Naspi, inoltre, spetta in caso di licenziamento disciplinare e in caso di adesione della procedura conciliativa prevista in caso di licenziamento, prevista dalla disciplina delle tutele crescenti. Per accedere alla Naspi, gli interessati devono poter contare – contemporaneamente – su tre presupposti fondamentali: lo status di disoccupato; il possesso di contributi per almeno 13 settimane nei quattro anni che precedono la perdita del lavoro; trenta giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Le nuove condizioni sono differenti da quelle previste per l’Aspi: minimo un contributo nei 2 anni antecedenti il primo giorno di disoccupazione; almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo caratterizzato dall’assenza di lavoro.
La Naspi non segue le logiche dell’età del lavoratore (fino a 50 anni ovvero oltre) che caratterizzano l’Aspi diversificandone la spettanza. La nuova indennità è, infatti, concessa mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione negli ultimi quattro anni. Al massimo, la durata sarà pari a un biennio. Dal 2017 la prestazione si ridurrà fino a un massimo di 78 settimane
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