L’INPS, con il Messaggio n. 1353 del 3 aprile 2019, recepisce il mancato rinnovo da parte della Legge di Bilancio 2019 del beneficio contributivo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia, introdotto dalla Legge n. 92/2012.
In relazione al mancato rinnovo del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia per l’anno 2019, l’INPS, afferma che le madri lavoratrici possono continuare a fruire del beneficio esclusivamente:
- entro il 31 dicembre 2019 nel caso del servizio baby-sitting;
- entro il 31 luglio 2019 per il servizio asilo nido.
In seguito alla mancata proroga della suddetta misura da parte della Legge di Bilancio per l’anno 2019, dal 1° gennaio 2019 non possono più essere presentate domande per i servizi in questione.
Il servizio, conosciuto come voucher baby-sitting, era stato introdotto con la Legge n. 92/2012 e prorogato per il biennio 2017/2018; il contributo rappresentava un’alternativa alla fruizione del congedo parentale per le madri lavoratrici.
Il beneficio consisteva nel:
- contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
- contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del “Libretto Famiglia”.
Le madri beneficiarie del servizio di baby-sitting erogato tramite le modalità del Libretto Famiglia possono continuare a fruire del bonus per cui hanno fatto domanda al 31.12.2018, entro il 31 dicembre 2019.
Le suddette hanno possibilità di dichiarare la fruizione del servizio nella procedura del Libretto Famiglia entro il 29 febbraio 2020, secondo le modalità già indicate dall’Istituto. La procedura del Libretto Famiglia bloccherà la fruizione del contributo, recuperando dal Libretto stesso gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui.
Conseguentemente, anche nell’ipotesi del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (asili nido), il beneficio sarà utilizzabile fino al 31 luglio 2019.
Gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro i termini indicati saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente riconversione nei corrispondenti mesi di congedo parentale.