L’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità dal 24/05/2019 di emettere una fattura in formato semplificato con un importo inferiore o pari a €400, trasformando il precedente limite di €100.
L’art. 21-bis, DPR n. 633/72 prevede, infatti, l’ opportunità di certificare le cessioni / prestazioni tramite l’emissione della c.d. “fattura semplificata” nella quale è necessario indicare solo una parte dei dati richiesti.
L’estensione del possibile utilizzo della fattura semplificata può rappresentare un’interessante alternativa, oltre che alla fattura elettronica “ordinaria”, anche per i soggetti (ovviamente in presenza di un numero di operazioni non rilevanti), per i quali dall’1.7.2019 / 1.1.2020 è previsto l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per il quale è necessario l’utilizzo di un Registratore telematico. Resta fermo che, se non rientranti tra i soggetti esonerati, anche la fattura semplificata va emessa in formato elettronico.
Nella fattura semplificata devono essere presenti almeno i seguenti elementi:
- data di emissione;
- numero progressivo che identifica il documento in modo univoco;
- dati identificativi del cedente / prestatore
- numero di partita IVA del cedente / prestatore
- dati identificativi dell’acquirente / committente
- descrizione dei beni ceduti / servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
In base al comma 2 del citato art. 21-bis la fattura semplificata non può essere utilizzata per:
- le cessioni di beni intraUE
- le cessioni di beni o prestazioni di servizi intraUE per le quali va applicato il reverse charge.