Il D.Lgs. 14.9.2015, n. 147, cd. Decreto “Internazionalizzazione” in vigore dal 7.10.2015, contiene una serie di disposizioni al fine di favorire la crescita delle imprese.
Novità in tema di accertamento
Interpello sui nuovi investimenti (art. 2): le imprese, che intendono effettuare in Italia investimenti di importo non inferiore a € 30 milioni con ricadute occupazionali significative in relazione all’attività in cui avviene l’investimento e durature, possono presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione (compresa la valutazione in merito all’esistenza o meno di un’azienda).
Costi black list (art. 5): le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi con regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale. Tale norma si applica dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015.
Novità in tema di redditi di impresa
Plusvalenze su partecipazioni (art. 3): si dispone che per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato, al cedente controllante residente o alle cedenti residenti sue controllate spetta un credito d’imposta ex art. 165, D.P.R. 917/1986 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. Tale norma si applica alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta in corso al 7.10.2015.
Novità in tema di redditi di lavoro dipendente
Lavoratori rimpatriati (art. 16): il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo per il 70% del suo ammontare se i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a rimanere in Italia per almeno 2 anni, se l’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa residente in forza di un rapporto di lavoro instaurato con la stessa (o con una controllante o controllata), se l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia, se i lavoratori rivestono ruoli direttivi o sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Tale norma si applica dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza.
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Agroindustria/Agroalimentare, PMI, Micro Impresa
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Ora è più facile aprire un’attività commerciale.
Fortunatamente, le nuove normative prevedono uno snellimento di tutte le procedure burocratiche e una semplificazione anche per il modulo COMUNICA, che sembra una complicazione per il registro delle imprese, tenuto a smistare i vari comunicati ad altri enti (INPS, INAIL, IVA). Negativo anche per gli imprenditori, che non riescono ad instaurare un contatto diretto con le autorità in grado di garantire l’apertura corretta della propria attività.
Insomma, per l’apertura di una nuova attività, è sempre consigliata e spesso necessaria una consulenza aziendale adeguata sulle normative e sulle procedure.
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