Il lavoro agile è una nuova tipologia di lavoro subordinato introdotta con La Legge n. 81/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”. Il lavoro agile ha come scopo :
- agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
- incrementare la competitività delle aziende.
Tale tipologia si applica alle prestazioni di lavoro subordinato che si svolgono in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, così come previsti da legge e da CCNL.
La tipologia del lavoro agile, prevede sia l’utilizzo di strumenti tecnologici di proprietà del lavoratore che del datore di lavoro, per lo svolgimento dell’attività lavorativa e assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.
Il lavoro agile prevede un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore .
Tale modalità organizzativa può essere utilizzabile anche solamente per fasi , cicli ed obiettivi, senza vincoli precisi di orario e luogo.
E’ importante evidenziare che il lavoro agile non si configura come una nuova tipologia contrattuale ma come una modalità organizzativa utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgano mansioni compatibili con le sue caratteristiche.
Vista la particolarità della prestazione in esame, svolta secondo modalità flessibili nel tempo e anche al di fuori dei locali aziendali, la stessa comporta, comunque, l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a fronte della sussistenza degli stessi requisiti oggettivi e soggettivi.
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