I contribuenti che vogliono conservare gli effetti della rottamazione dei ruoli, pur avendo saltato le rate di luglio e settembre, devono rispettare la scadenza di pagamento della rata del 30 novembre.
Lo slittamento al 7 dicembre, contenuto nella legge di conversione del decreto collegato alla manovra (Dl 148/2017) in corso di approvazione, vale solo per rimediare a errori o omissioni delle prime due rate della vecchia definizione, non anche per la scadenza ordinaria della terza rata.
I soggetti interessati devono rispettare il termine del 30 novembre, altrimenti vanificano gli effetti della domanda presentata. La disciplina di legge stabilisce che il ritardo anche di un solo giorno nel versamento di una qualsiasi delle rate determina la decadenza dalla procedura agevolata.
L’articolo 1 del Dl 148/2017 dispone che, i termini delle rate scadute a luglio e a settembre, riferite ai debitori che hanno presentato l’istanza entro il 21 aprile scorso, siano posticipati al 30 novembre 2017.
Per avvalersi di tale facoltà, non occorre alcuna istanza all’agenzia delle Entrate-Riscossione ma è sufficiente pagare il dovuto entro la nuova data. Le somme da versare coincidono con quelle indicate nei bollettini precompilati inviati dall’agente della riscossione unitamente alla comunicazione di liquidazione della domanda del contribuente. Questo significa che non sono dovuti interessi di sorta sul periodo di ritardo rispetto alle date originarie, proprio perché si è in presenza della sostituzione della vecchia scadenza disposta direttamente dal legislatore. Per i contribuenti che hanno già presentato la domanda entro il 21 aprile scorso la medesima legge di conversione non prevede alcun “ripescaggio”. La riapertura dei termini della presentazione delle istanze di rottamazione, relative agli affidamenti eseguiti fino al 31 dicembre 2016, vale solo per i debitori che non si sono avvalsi della precedente procedura.
Per tutte le sanatorie riferite agli affidamenti maturati alla fine dello scorso anno è sempre possibile pagare le somme dovute attraverso la compensazione con i crediti vantati verso pubbliche amministrazioni. Con il Dm Economia del 9 agosto 2017 è stata infatti estesa a tutti gli affidamenti eseguiti fino al 2016 la facoltà di compensare le somme dovute con i crediti verso le Pa derivanti da appalti, somministrazioni e forniture, certificati sull’apposita piattaforma informatica. A tale scopo, è sufficiente recarsi presso gli uffici dell’agenzia delle Entrate-Riscossione presentando la certificazione ottenuta.
Fonte: Il Sole 24 Ore