
Nell’ambito del c.d. “Decreto Rilancio” è prevista una nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente indicati.
La nuova detrazione è fruibile:
− per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021;
− in 5 quote annuali;
− per gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche “private”, da IACP e soggetti ad essi equiparati nonché da cooperative edilizie a proprietà indivisa. In caso di interventi su edifici unifamiliari, la detrazione è applicabile soltanto se l’immobile rappresenta l’abitazione principale.
Contestualmente è stata rivista la disciplina relativa alla possibilità, per il beneficiario della detrazione, di optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante.
Gli interventi per cui è possibile ottenere l’incentivo sono:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
- interventi sia sulle parti comuni degli edifici che sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e gli impianti di microcogenerazione.
Il superbonus si allarga anche alla spesa sostenuta per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su condomini o prime case, a patto che l’intervento sia realizzato congiuntamente a quelli elencati in precedenza.
Lo stesso vale per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, per le quali è possibile accedere al superbonus subordinando l’intervento alla riqualificazione di involucro o alle modifiche all’impianto di generazione riportate prima.
Per avere l’aliquota privilegiata del 110%, il Decreto specifica che gli interventi di riqualificazione energetica dovranno essere tali da garantire l’incremento di almeno due classi energetiche per i condomini e le singole abitazioni sui quali verranno realizzati.
Su tutti i lavori sopra indicati, il contribuente può applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista,oppure, in alternativa, può scegliere una delle seguenti due ipotesi.
• Sconto in fattura: è una somma che corrisponde alla detrazione spettante, che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupera poi la somma applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
• Cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.