Il Decreto Rilancio ha esteso al mese di aprile l’indennità di 600 euro a favore dei lavoratori autonomi, co.co.co, artigiani, commercianti, coltivatori diretti ecc.
Inoltre è stata ampliata la platea dei beneficiari includendo anche i lavoratori autonomi occasionali ed i venditori porta a porta che potranno ricevere l’indennità di 600 euro per le mensilità di aprile e maggio.
In sintesi quindi la misura di sostegno riguarda le seguenti categorie:
In riferimento ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, l’INPS ha chiarito che sono escluse dalla platea dei beneficiari, tutte le figure che pur obbligate alla contribuzione Gestione separata non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio tutte le cariche sociali (Socio Amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ecc.), i componenti di collegi e commissione, gli associati in partecipazione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER ACCEDERE ALLE INDENNITA’ COVID-19
L’INPS spiega chi deve fare domanda per il bonus di aprile (perchè non rientra nel meccanismo di rinnovo automatico dell’indennità Covid da 600 euro di marzo a seguito delle novità normative che ne hanno esteso la platea) e come richiedere il sussidio se si rientra nei nuovi beneficiari previsti dal Decreto Rilancio.
Domanda Bonus aprile
Con una nota del primo giugno, si specificano i termini di domanda per due particolari casistiche.
• Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 per un reddito prodotto non superiore ai 35.000 euro (è la nuova categoria di ammessi al beneficio prevista dal Decreto Rilancio rispetto a coloro che avevano nel 2019 almeno 30 contributi per un reddito di 50 mila euro). Sono online le domande di accesso con unico format per le due mensilità. Chi aveva il precedente requisito dei 30 contributi giornalieri ed aveva già presentato domanda per marzo non deve farlo di nuovo.
• Lavoratori con gli altri requisiti ma che non avevano fatto domanda perché titolari di assegno di invalidità (con il decreto Rilancio ora è cumulabile). Devono fare domanda entro l’8 giugno. Chi aveva visto la propria domanda respinta, invece, sarà riammesso d’ufficio senza fare nuova domanda.
Bonus marzo/maggio: nuova platea
I lavoratori dipendenti stagionali, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi privi di partita iva e gli incaricati alle vendite a domicilio devono presentare un’unica domanda all’INPS in via telematica attraverso il portale INPS. Basterà presentare un’unica domanda per l’indennità spettante per tutti e tre i mesi in base alla categoria di appartenenza.
A breve sarà implementata anche per loro apposita procedura sul sito INPS, con un servizio online di domanda per il quale sarà sufficiente accedere con le consuete credenziali.
L’INPS spiega chi deve fare domanda per il bonus di aprile (perchè non rientra nel meccanismo di rinnovo automatico dell’indennità Covid da 600 euro di marzo a seguito delle novità normative che ne hanno esteso la platea) e come richiedere il sussidio se si rientra nei nuovi beneficiari previsti dal Decreto Rilancio.
Domanda Bonus aprile
Con una nota del primo giugno, si specificano i termini di domanda per due particolari casistiche.
• Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 per un reddito prodotto non superiore ai 35.000 euro (è la nuova categoria di ammessi al beneficio prevista dal Decreto Rilancio rispetto a coloro che avevano nel 2019 almeno 30 contributi per un reddito di 50 mila euro). Sono online le domande di accesso con unico format per le due mensilità. Chi aveva il precedente requisito dei 30 contributi giornalieri ed aveva già presentato domanda per marzo non deve farlo di nuovo.
• Lavoratori con gli altri requisiti ma che non avevano fatto domanda perché titolari di assegno di invalidità (con il decreto Rilancio ora è cumulabile). Devono fare domanda entro l’8 giugno. Chi aveva visto la propria domanda respinta, invece, sarà riammesso d’ufficio senza fare nuova domanda.
Bonus marzo/maggio: nuova platea
I lavoratori dipendenti stagionali, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi privi di partita iva e gli incaricati alle vendite a domicilio devono presentare un’unica domanda all’INPS in via telematica attraverso il portale INPS. Basterà presentare un’unica domanda per l’indennità spettante per tutti e tre i mesi in base alla categoria di appartenenza.
A breve sarà implementata anche per loro apposita procedura sul sito INPS, con un servizio online di domanda per il quale sarà sufficiente accedere con le consuete credenziali.
RICHIESTA DI RIESAME DELLA DOMANDA RIFIUTATA
L’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle domande presentate per le indennità relative a marzo e rifiutate a causa della mancanza dei requisiti, tra i quali:
- Titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020
- Percezione di reddito/pensione di cittadinanza nel mese di marzo 2020-06-05 titolarità di un rapporto di lavoro dipendente
- Assenza dell’iscrizione alle gestione autonome, ove richiesta
- Assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo
- Assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell’appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Nei casi sopra citati non è possibile il ricorso amministrativo. Per alcune domande, laddove fosse necessario un approfondimento sui requisiti, è stato emesso un “preavviso di reiezione” così da permettere al cittadino di fornire ulteriori elementi a supporto dell’istruttoria. Al lavoratore è dunque consentito proporre istanza di riesame entro 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio INPS del primo giugno (oppure dalla conoscenza della reiezione se successiva).