A partire dal 3 giugno potranno riprendere gli spostamenti oltre i confini della propria regione di residenza, senza necessità di autocertificazione. Mancano poche ore ormai alla data che segna la fine del lockdown iniziato lo scorso marzo.
Dal 3 giugno si potrà andare in tutta Italia con mezzi pubblici e privati salvo limitazioni specifiche per aree soggette a un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e indici di contagio e sarà anche possibile entrare in Italia dai Paesi dell’Unione Europea, con regole differenti da Paese a Paese.
Tuttavia la Fase 3 non va interpretata come il ritorno pieno al precedente stile di vita, al momento nessuno è in grado di prevedere quando si presenteranno le condizioni necessarie alla caduta di tutte le precauzioni.
E’ sicuramente un ulteriore passo avanti che consentirà la ripartenza anche di tante attività del settore turistico.
Nel frattempo continuano anche le riaperture di attività ancora chiuse a causa dell’emergenza Covid.
La Regione Lazio con l’ordinanza del 29 maggio sancisce che a decorrere dal 3 giugno 2020 sono consentiti:
a. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale e collettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).
b. l’attività di formazione professionale, per la parte pratica e di stage/tirocinio;
c. l’attività dei centri ricreativi e culturali.
A decorrere dal 15 giugno 2020 sono inoltre consentite le attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani.
È inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura.
Le attività di cui è consentita la riapertura devono adottare tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee guida per la riapertura.