Secondo la Cassazione, la ricevuta generata telematicamente non costituisce prova del fatto che Entratel abbia acquisito la dichiarazione IVA o dei redditi.
Una notizia per tutte le società che praticano l’invio della dichiarazione IVA o IRAP o altre tipologie di dichiarzioni via telematica, tramite il servizio Entratel.
Tramite la sentenza n. 14197 dell’8/7/2015, la Cassazione ha praticamente ribaltato una sentenza della CTR Lombardia, che aveva accolto l’istanza di una società contribuente.
La società aveva lamentato il mancato riconoscimento dell’invio della dichiarazione telematica tramite servizio Entratel, con la dicitura “data non conforme”, in quanto, come riconosciuto dalla CTR, nella ricevuta non erano indicati “errori bloccanti”, e la società aveva provveduto anche al versamento delle imposte in questione (dichiarazione IVA e IRAP).
Pertanto l’Agenzia non poteva contestare l’omissione di dichiarazione.
La Corte di Cassazione, invece, sostiene che anche in presenza di “errori bloccanti” dell’invio telematico (ai quali il contribuente può porre tempestivo rimedio), “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione”.
Il comma 10 dell’art.9 del DM 31 luglio 1998 sancisce, in ogni caso, che in 3 casi le dichiarazioni contenute nel file scartato vengono comunque respinte:
- per mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file;
- per file doppio o non elaborabile, in quanto non conforme alle specifiche tecniche indicate nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione;
- per omessa o errata indicazione del codice fiscale dell’utente delegante, per i file inviati dai soggetti delegati dalle banche e dalla Poste italiane S.p.a. di cui all’art. 6.
In tali casi è compreso quello della società istante, l’utente che ha effettuato l’invio del file riceve comunicazione da Entratel e, dopo aver rimosso la causa ostativa dell’invio che ha prodotto lo scarto, è tenuto a ripetere l’invio.
Non avendo potuto il sistema elaborare la richiesta a causa del mancato nuovo invio della dichiarazione IVA e IRAP, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio, la sentenza ad altra sezione della CTR Lombardia per falsa applicazione della norma.
Fonte: il sole 24 ore
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