L’Agenzia delle Entrate, al fine di contrastare le indebite compensazioni nel Mod. F24, ha introdotto l’obbligo, per i soggetti titolari di partita IVA, di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline le deleghe di pagamento contenenti il credito IVA ovvero i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi,indipendentemente dal relativo importo.
Un dubbio, emerso in fase di applicazione delle nuove disposizioni riguardava l’obbligo, per i suddetti contribuenti, di trasmettere il Mod. F24 tramite Entratel/Fisconline anche nell’ipotesi di recupero
• del bonus Renzi che viene riconosciuto, al verificarsi delle condizioni previste, in busta paga dal datore di lavoro; • dei crediti 730 che sono rimborsati, sempre dal datore di lavoro, sulla base dei prospetti di liquidazione Mod. 730-4 ricevuti dall’Agenzia delle Entrate.
Sul punto, l’Agenzia precisa che tra i codici a credito la cui presenza nel Mod. F24 impone l’obbligo di utilizzo dei canali Entratel/Fisconline non sono ricompresi
• i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione delMod. 730 e
• le somme erogate a titolo di Bonus Renzi.