La nuova Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”), prevista dal Decreto legge n. 119/2018, permette ai contribuenti di saldare quanto dovuto, senza sanzioni e interessi, con possibilità di suddividere gli importi fino a 10 rate in cinque anni. Chi intende aderire deve presentare l’apposita domanda entro il 30 aprile 2019.
Saldo e stralcio
Le persone che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica possono estinguere i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, applicando sull’importo dovuto – già “scontato” delle sanzioni e interessi di mora” – una percentuale pari
- al 16% con Isee fino a 8.500 euro
- al 20% con Isee da 8.500,01 a 12.500 euro
- al 35% con Isee da 12.500,01 a 20.000 euro.
La domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2019.
Rottamazione-bis
Chi ha aderito alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) e ha pagato le rate di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre, rientra automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). È quanto prevede l’art.3 del Decreto Legge n. 119/2018.
Agenzia delle entrate-Riscossione, senza alcun ulteriore adempimento a carico del debitore, invierà al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.
Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.
Contrariamente, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate della “rottamazione-bis”, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter“) e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione.