Come noto, i soggetti che presentano il mod. IVA 2022 a credito possono:
O utilizzarlo in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 2022;
O utilizzarlo in compensazione nel mod. F24, a partire dall’1.1.2022, per il pagamento di tributi, contributi o premi.
O richiederlo a rimborso, al sussistere di determinati requisiti e comunque in caso di cessazione dell’attività. (Nel mod. IVA 2022, relativo al 2021, la richiesta di rimborso del credito va effettuato mediante la compilazione del quadro VX).
Si rammenta che:
- la compensazione nel mod. F24, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata, esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
- l’utilizzo del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui richiede il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, salvo l’esonero per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a:
- 8 per il 2020
- 8,5 quale media per il 2019 – 2020;
PER TALI SOGGETTI L’UTILIZZO E’ AMMESSO SENZA VISTO SINO A € 50.000.
Le predette alternative possono coesistere. Il credito può, infatti, essere:
O in parte destinato alla compensazione (o detrazione);
O in parte richiesto a rimborso.
ESONERO VISTO / GARANZIA SOGGETTI ISA
Come sopra accennato, i soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2020 / 8,5 quale media per il 2019 – 2020 beneficiano dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui trovando applicazione il c.d. “regime premiale” come disposto dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 26.4.2021.
A tal fine, il soggetto interessato deve “comunicare” tale beneficio all’Agenzia delle Entrate barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE” del mod. IVA 2022.
REQUISITI PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO
Il rimborso del credito IVA annuale:
- spetta in presenza di almeno 1 dei seguenti requisiti di cui all’art. 30, comma 3, DPR n. 633/72:
a) aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
b) operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
c) acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
d) prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
e) soggetti non residenti.
II credito IVA deve essere superiore a € 2.582,28. Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto importo minimo
- può essere richiesto, ai sensi dei commi 2 e 4 del citato art. 30, a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti in caso di cessazione dell’attività ovvero per il minor importo risultante dalle dichiarazioni annuali del triennio.
CONTRIBUENTI FORFETARI 2022
I soggetti che nel 2022 passano dal regime ordinario al regime forfetario possono richiedere il rimborso del credito IVA risultante dal mod. IVA 2022, relativo al 2021, a prescindere dai predetti requisiti.
CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Ai sensi del comma 2 dell’art. 30 in esame, in caso di cessazione dell’attività è possibile richiedere il rimborso dell’IVA a credito risultante dalla dichiarazione dell’anno di cessazione, anche di importo inferiore a € 2.582,28 (a prescindere dalla sussistenza dei predetti requisiti).
In tal caso il rimborso è erogato direttamente dall’Ufficio.
RICHIESTA RIMBORSO FINO A € 30.000
Il rimborso di importo fino a € 30.000 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia e non richiede il visto di conformità.
L’Agenzia nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E, confermando quanto già illustrato nella Risoluzione 3.11.2000, n. 165/E, ha precisato che il predetto limite va calcolato considerando la somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero anno e non la singola richiesta.
RICHIESTA RIMBORSO SUPERIORE A € 30.000 – SOGGETTO “NON A RISCHIO”
Il rimborso di importo superiore a € 30.000, richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato alternativamente:
O previa prestazione di garanzia;
oppure
O senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.
La verifica del limite di € 30.000 va effettuata separatamente per la compensazione e per il rimborso. Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA pari a € 31.000, di cui richiesto a rimborso per € 27.000 e in compensazione per € 4.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio il contribuente deve attestare il possesso delle seguenti condizioni di solidità patrimoniale / continuità aziendale e di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi:
- rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta:
(Per i soggetti che non adottano la contabilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito relativo alla diminuzione del patrimonio netto)
- nell’anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni / quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da una società di capitali non quotata. Nella citata Circolare n. 32/E l’Agenzia ha sottolineato che ai fini del computo dell’anno precedente va fatto riferimento alla data di richiesta del rimborso (ad esempio, per una richiesta di rimborso presentata il 15.3.2022, l’anno di riferimento è quello compreso tra il 15.3.2021 e il 14.3.2022).
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
RICHIESTA RIMBORSO SUPERIORE A € 30.000 – SOGGETTO “A RISCHIO”
Sono considerati “a rischio”, i soggetti per i quali ricorrono le seguenti condizioni:
O esercizio dell’attività d’impresa da meno di 2 anni (escluse le start up di cui all’art. 25, DL n. 179/2012). Nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E l’Agenzia precisa che tale requisito non interessa i lavoratori autonomi.
- notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
- presentazione della dichiarazione a rimborso priva del visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo) o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- richiesta di rimborso a seguito di cessazione dell’attività.
CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA
La durata della garanzia è di 3 anni dall’erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l’accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72.
La garanzia può essere costituita da:
O cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
O fideiussione rilasciata da una banca o un’impresa commerciale ritenuta affidabile da parte dell’Amministrazione finanziaria;
O polizza fideiussoria rilasciata da un’assicurazione.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO
Il rimborso del credito IVA annuale è effettuato, in conto fiscale, tramite:
O procedura ordinaria, entro 3 mesi dalla richiesta. Il rimborso è erogato dall’Agente della riscossione entro 20 giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate;
O procedura semplificata, direttamente dall’Agente della riscossione. L’art. 1, comma 72, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) ha elevato da € 700.000 a € 2.000.000 per la generalità dei soggetti il limite di rimborso in esame. Nel mod. IVA 2022 nel rigo VX4 è stato quindi eliminato il campo 6, in precedenza riservato ai subappaltatori con volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, i quali godevano di un limite annuo pari a € 1.000.000. L’erogazione del rimborso avviene entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso.
In caso di rimborso in conto fiscale, l’Agente della riscossione procede ad erogare anche gli interessi maturati senza necessità da parte del contribuente di presentare una specifica richiesta. Tale procedura è preclusa per i soggetti che hanno cessato l’attività e per quelli sottoposti a procedure concorsuali.
Con l’intento di “accelerare” l’erogazione del rimborso del credito IVA, l’art. 1, comma 4-bis, DL n. 50/2017 ha disposto che i rimborsi da conto fiscale ex art. 78, Legge n. 413/91 sono pagati direttamente dall’Agente della riscossione.