Recentemente è stata disposta un’ulteriore proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione e versamenti delle somme dovute a seguito dei relativi atti.
In particolare è stato disposto lo slittamento:
− del termine iniziale e finale di notifica degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, ecc. emessi entro il 31.12.2020, per i quali gli invii sono stati sospesi a seguito dell’emergenza COVID-19.
Ora la notifica è prevista nel periodo 1.3.2021 – 28.2.2022 (in luogo del periodo 1.2.2021 – 31.1.2022);
− del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni presentate nel 2017 / 2018, ora prorogato a 14 mesi (anzichè 13 mesi).
IMPORTANTE – È inoltre previsto che il versamento delle somme relative a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento, ecc., scadenti nel periodo 8.3.2020 – 28.2.2021 (in precedenza 31.1.2021), sia effettuato entro il 31.3.2021 (anzichè entro l’1.3.2021).
PROROGA NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI
L’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, modificando l’art. 157, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, prevede che la notifica dei seguenti atti, emessi entro il 31.12.2020, intervenga nel periodo 1.3.2021 – 28.2.2022 (anziché nel periodo 1.2.2021 – 31.1.2022):
• atti di accertamento;
• atti di contestazione;
• atti di irrogazione delle sanzioni;
• atti di recupero dei crediti d’imposta;
• atti di liquidazione;
• atti di rettifica e liquidazione;
Inoltre la medesima proroga riguarda i seguenti atti / comunicazioni / inviti elaborati o emessi (anche se non sottoscritti) entro il 31.12.2020:
• comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 / controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
• inviti all’adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis, DL n. 78/2010;
• atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, DL n. 98/2011.
Per tali atti la sospensione degli invii decorre dall’8.3.2020.
PROROGA NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO
Prorogato da un anno a 14 mesi (in luogo dei 13 mesi previsti dal DL n. 3/2021) il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento stabiliti dall’art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 e fissati rispettivamente entro il 31.12:
• del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica / ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’art. 36-bis, DPR n. 600/73, nonché del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20, TUIR in materia di TFR / prestazioni pensionistiche;
• del 4° successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale di cui all’art. 36-ter, DPR n. 600/73.
• Tale proroga riguarda le:
• dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e e 54-bis, DPR n. 633/72;
• dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi dei citati artt. 19 e 20, TUIR;
• dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’art. 36-ter, DPR n. 600/73.
Si rammenta che le disposizioni sopra esaminate non sono applicabili con riferimento alle entrate degli Enti territoriali.
PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE / AVVISI DI ACCERTAMENTO
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nelle citate FAQ, in alternativa al pagamento in unica soluzione è comunque possibile richiedere la rateizzazione.
La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 – 28.2.2021.
Le stesse dovranno essere versate entro il 31.3.2021.
Merita rammentare che la proroga in esame non interessa il termine di versamento delle rate scadute nel 2020 con riferimento alla c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo e stralcio”, che va pertanto effettuato entro l’1.3.2021
DECADENZA PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE
Relativamente:
• ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020;
• ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.12.2020 (il termine originario, fissato al 31.8.2020, è stato prorogato al 15.10.2020 dal DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” e al 31.12.2020 dal DL n. 129/2020, c.d. “Decreto Riscossione”);
la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.
Va evidenziato che:
• relativamente alle richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 – 31.12.2021:
– è elevato a € 100.000 (in luogo di € 60.000) il limite al cui mancato superamento il contribuente non è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine di poter ottenere la dilazione;
– con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi, gli effetti di cui al comma 3, lett. a), b) e c) dell’art. 19, DPR n. 602/73 (decadenza automatica dalla rateazione; riscossione in unica soluzione dell’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto; possibilità di nuova rateazione del carico se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate) si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive;
• per i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui al citato art. 68, commi 1 e 2-bis (8.3.2020 ovvero 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni della c.d. “zona rossa” di prima istituzione), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente oggetto di dilazione presentando apposita domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione. La possibilità di ottenere una nuova rateazione, senza necessità di pagare le rate scadute, è applicabile anche in caso di decadenza dalla c.d. “rottamazione-ter” e dal c.d. “saldo e stralcio” a causa del mancato pagamento delle rate previste nel 2019.