Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute:
A decorrere dall’1.1.2017, relativamente alle operazioni rilevanti ai fini Iva, i soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse, le fatture ricevute, le bollette doganali e le note di variazione.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva:
A decorrere dall’1.1.2017, i soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (mensili e trimestrali). Tale comunicazione va presentata anche nell’ipotesi di liquidazione periodica con saldo a credito. Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Credito d’imposta per adeguamento tecnologico:
Ai soggetti passivi Iva in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi suddetti, è attribuito una tantum, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a Euro 100, se, nell’anno precedente a quello in cui il costo per tale adeguamento è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a Euro 50.000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, è utilizzabile solo in compensazione dall’1.1.2018, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento del costo e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando si conclude il suo utilizzo.
Adempimenti soppressi:
A decorre dall’1.1.2017 sono soppressi la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione/noleggio, e i modelli Intrastat di acquisti e prestazioni di servizi ricevuti. A partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 è soppressa anche la comunicazione delle operazioni black list.
Dichiarazione annuale Iva:
E’ disposto che la dichiarazione annuale Iva relativa al 2016 vada presentata entro il 28.2.2017, mentre quella relativa al 2017 e anni successivi vada presentata entro il 30 aprile.
Distributori automatici e grande distribuzione:
E’ prorogato all’1.4.2017 l’obbligo della memorizzazione elettronica e dell’invio telematico dei corrispettivi per i soggetti passivi Iva che gestiscono distributori automatici. Inoltre, è prevista la validità fino al 31.12.2017 dell’opzione per l’invio telematico dei corrispettivi da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione.