A seguito delle novità introdotte dalla Finanziaria 2017 è stata soppressa la presentazione della Comunicazione dati IVA ed è venuta meno la possibilità di “unificare” la dichiarazione annuale IVA con la dichiarazione dei redditi. Il versamento del saldo IVA 2016 risultante dal mod. IVA 2017 va quindi effettuato
Il pagamento può essere effettuato:
- in unica soluzione;
- in forma rateale. In tal caso l’importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile; la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via;
Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2017, data entro la quale va versata la prima rata. Considerato che la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre, il numero massimo di rate è pari a 9.
A seguito del venir meno dal 2017 della dichiarazione unificata (redditi + IVA) e del conseguente differimento del versamento al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, il Legislatore ha comunque introdotto la possibilità di differire il versamento del saldo IVA al “nuovo” termine previsto per il versamento del saldo IRPEF / IRES. In base alla citata disposizione il versamento del saldo IRPEF scade il 30.6 (in luogo del precedente 16.6) mentre quello del saldo IRES scade l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30.6 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare). E’ possibile effettuare i predetti versamenti entro il 30° giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%.
Per maggiori informazioni contattaci, i nostri esperti sapranno fornirti tutte le informazioni su come e quando effettuare i pagamenti.