Entro il prossimo 18.6.2018 va effettuato il versamento dell’acconto IMU 2018.
I relativi termini di versamento:
la prima, a titolo di acconto, entro il 16.6, applicando quanto deliberato ed in vigore per l’anno precedente;
la seconda, a titolo di saldo, entro il 16.12, applicando quanto deliberato ed in vigore per l’anno cui si riferisce il tributo.
Di fatto tali rate risultano sovente di importo differente a seguito della variazione della situazione dell’immobile ovvero del diverso trattamento previsto dal Comune per l’anno d’imposizione rispetto al periodo precedente, fermo restando che anche per il 2018 i Comuni (fatte salve alcune eccezioni) non potranno incrementare il carico impositivo rispetto a quello risultante applicando quanto deliberato ed in vigore per il 2015;
Sono confermate le specifiche modalità di versamento previste per gli enti non commerciali che, ai sensi dell’art. 1, comma 721, Finanziaria 2014, versano l’IMU in 3 rate:
le prime 2 entro il 16.6 e 16.12 dell’anno d’imposizione (2018), ciascuna pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente (2017);
la terza a conguaglio, entro il 16.6 dell’anno successivo (2019), applicando quanto previsto per l’anno d’imposizione (2018).
Come noto, il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di un immobile ubicato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale (ad esempio, uso, usufrutto e abitazione).
In presenza di diritti personali di godimento, il soggetto passivo IMU è individuato nel proprietario / titolare del diritto reale sull’immobile.
L’imposta è dovuta anche dai soggetti non residenti che possiedono un immobile in Italia nonché dai proprietari di immobili concessi in locazione / comodato, mentre non è dovuta dai residenti in Italia per gli immobili all’estero (per i quali va assolta l’IVIE).
Fanno eccezione gli immobili in leasing per i quali l’art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 dispone espressamente che il soggetto passivo IMU è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, a nulla rilevando la data di consegna dell’immobile. Tale aspetto è stato recentemente confermato dalla CTR Lombardia che con la sentenza 20.3.2018, n. 1194, al fine di individuare il soggetto passivo IMU, ha dato rilevanza alla data di cessazione del contratto di leasing e non alla concreta detenzione materiale dell’immobile.
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
Il trattamento IMU dell’abitazione principale e relative pertinenze va così individuato:
abitazione principale non di lusso → esente IMU;
abitazione principale di lusso → imponibile IMU; considerando che l’abitazione principale è:
non di lusso (esente IMU) se di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9. Le pertinenze fruiscono dell’esenzione nel limite di 1 unità per ciascuna categoria catastale, anche se accatastate unitamente all’abitazione;
di lusso (assoggettata ad IMU) se di categoria catastale A/1, A/8 o A/9. In tal caso:
è applicabile la detrazione di € 200, eventualmente aumentata dal Comune fino
all’azzeramento dell’imposta dovuta;
le relative pertinenze, nella misura massima di 1 unità per ciascuna categoria “anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”, godono delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione).
In presenza di più pertinenze appartenenti alla stessa categoria catastale, il contribuente può scegliere quella alla quale applicare il regime di favore previsto per l’abitazione principale.
Preme rammentare che ai fini IMU per abitazione principale si intende l’immobile nel quale risultano sia la residenza anagrafica che la dimora abituale del possessore e del suoi familiari.
IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Per gli immobili assimilati all’abitazione principale è possibile fruire:
dell’esenzione IMU, se non di lusso;
dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per l’abitazione principale, se di lusso.
IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA
Come noto, ai sensi dell’art. 1, comma 10, Finanziaria 2016, per gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli) è prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU con la conseguente eliminazione della possibilità, da parte del Comune, di assimilare detti immobili all’abitazione principale. A tal fine è necessario che:
– l’immobile costituisca l’abitazione principale del comodatario (sua dimora abituale e immobile nel quale risulta la residenza anagrafica);
– il comodante non possieda in Italia altri immobili abitativi, ad eccezione dell’abitazione principale;
– il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. In altre parole, l’abitazione principale del comodante (di
proprietà o meno) e l’immobile concesso in comodato devono essere nello stesso Comune;
– sia l’immobile concesso in comodato che l’abitazione principale del comodante siano non di lusso
ossia non accatastati A/1, A/8 o A/9
– il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
– sia presentata la dichiarazione IMU attestante il possesso di detti requisiti.
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, DL n. 201/2011, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’IMU dovuta, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).
RUDERI – UNITÀ COLLABENTI
I c.d. “ruderi”, cioè le costruzioni che presentano danni tali da rendere permanentemente inabitabile o inagibile l’unità immobiliare, registrate al Catasto nella categoria “F2 – unità collabenti” non sono considerati fabbricati e conseguentemente non sono soggetti ad IMU come tali.
L’imposta rimane comunque dovuta con riferimento all’area di sedime se questa risulta edificabile in base agli strumenti urbanistici.
TERRENI AGRICOLI
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, Finanziaria 2016, sono esenti IMU i terreni agricoli:
- ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM14.6.93,n.9;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n.448/2001;
- In merito si rammenta che il MEF nella Nota 23.5.2016, prot. n. 20535/2016 ha precisato che l’esenzione in esame è riconosciuta anche:
– al familiare coadiuvante del coltivatore diretto:
– proprietario / comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola“coltivatore diretto”, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare;
esercitando direttamente l’attività agricola, risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali;
* nel caso in cui coltivatori diretti / IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto / comodato il terreno di cui mantengono il possesso e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
ALTRI CASI DI ESENZIONE
Oltre all’esenzione riconosciuta per l’abitazione principale non di lusso e relative pertinenze, agli immobili ad essa assimilati ed ai terreni agricoli sopra commentata, sono esenti IMU i seguenti immobili.
i fabbricati rurali strumentali
immobili merce
Immobili di
enti non commerciali
Fabbricati colpiti da eventi sismici.
Come sopra accennato, si rammenta comunque che sia per il 2017 che per il 2018 i Comuni (fatte salve alcune eccezioni quali quelle previste per i Comuni in dissesto finanziario e per quelli risultanti da fusione) non potranno incrementare il carico impositivo rispetto a quello risultante applicando quanto deliberato ed in vigore per il 2015.