
Tra le misure agevolative introdotte a seguito dell’emergenza COVID-19 rientra il c.d. “bonus canoni di locazione” riconosciuto ai soggetti che utilizzano immobili non abitativi per l’esercizio dell’attività. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio, è stata oggetto di integrazioni nell’ambito dei vari Decreti succedutisi nel corso del 2020. Da ultimo il beneficio è stato esteso, ad opera della Finanziaria 2021, fino al 30.4.2021 a favore delle imprese turistico-ricettive nonché delle agenzie di viaggio / tour operator. Di seguito si propone “il punto della situazione” in merito al bonus in esame dopo le predette novità.
Il beneficio è stato esteso:
- al mese di giugno (luglio per le imprese turistico-ricettive con attività solo stagionale) dall’art. 77, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”. Limitatamente alle imprese turistico-ricettive il predetto Decreto ha previsto la spettanza del credito d’imposta fino al 31.12.2020; con l’art. 1, comma 602, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) tale ultimo termine è stato differito al 30.4.2021, con estensione anche alle agenzie di viaggio / tour operator;
- ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, limitatamente ai soggetti esercenti specifiche attività, ad opera dell’art. 8, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” nonché per specifici soggetti delle c.d. “zone rosse” ad opera del DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 60% del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda. Come stabilito dal DL n. 104/2020 per le strutture turistico-ricettive il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato in misura pari al 50%. In presenza di 2 contratti (uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda) il bonus spetta per entrambi i contratti. Le predette misure sono ridotte rispettivamente al 20% e al 10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni
Con riferimento ai contratti di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda il beneficio va commisurato al canone determinato nel contratto di locazione. In particolare il beneficio in esame è commisurato: - all’importo pagato nel 2020 per i canoni di locazione / leasing / concessione riferiti ai mesi di marzo / aprile / maggio / giugno;
- all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno / luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale.