I Giudici comunitari hanno recentemente affrontato la questione, aperta anche in Italia, riguardante l’identificazione dei caratteri distintivi per i “servizi di ristorazione” e le “cessioni di alimenti da asporto”.
Il caso pregiudiziale
Il caso preso in esame arriva dalla normativa Polacca con una controversia tra la società di amministrazione tributaria e una società appartenente a una catena di ristoranti fast-food.
In tale contesto, durante un controllo fiscale non era chiara l’imputazione dell’Iva agevolata riferita alla ristorazione da asporto o al tavolo.
Per tale motivo la questione è stata sottoposta al vaglio pregiudiziale della Corte Europea.
Quali le discriminanti del caso
In tale contesto assume rilevanza il “peso” dei servizi offerti al consumatore ossia i servizi di supporto sufficienti a garantire il consumo immediato dei cibi:
- la presenza di personale;
- la presentazione dei piatti;
- il servizio al tavolo;
- l’esistenza di locali chiusi e climatizzati dedicati;
- la fornitura di stoviglie, mobili e posate.
Il chiarimento del legislatore italiano
Il legislatorie italiano prevede che venga applicata la medesima aliquota Iva ridotta, senza distinzioni tra cessioni e prestazioni di alimenti.
La motivazione deriva dal testo del DPR n. 633/72, con riferimento alle prestazioni di servizi, il quale prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10% per le “somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande”.
Con riferimento alle cessioni di beni, invece, si prevede la medesima aliquota IVA al 10% per le cessioni di “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
Diversi i dubbi sorti in merito al corretto trattamento Iva applicabile alle cessioni di cibi venduti con modalità “a domicilio” o “da asporto”.
Nel Principio di diritto 22.2.2019, n. 9 infatti, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
- la “somministrazione di alimenti e bevande” va assoggettata all’aliquota Iva del 10 %,
- la “cessione con asporto” degli stessi beni deve scontare l’aliquota IVA applicabile alla singola tipologia di bene alimentare ceduto.
Le conclusioni del Legislatore
Il Legislatore ha stabilito che tra le “preparazioni alimentari” da assoggettare all’aliquota Iva al 10% son comprese le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Alla cessione di bevande, alcoliche e non, risulta applicabile l’aliquota Iva propria del bene ceduto.
In conclusione la normativa italiana risulta in linea con i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE.
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