L’art. 9-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto i nuovi “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) in luogo degli studi di settore / parametri.
Gli ISA:
- rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale;
- esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo l’accesso al regime premiale (esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduzione dei termini per l’accertamento, esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari, ecc.).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale in base ai quali i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA possono accedere agli specifici benefici premiali per il 2018.
Per poter accedere a tali benefici i contribuenti, a seguito dell’applicazione del proprio Indice, devono raggiungere un grado di affidabilità almeno pari a 8. In particolare il raggiungimento di un punteggio pari o superiore a 9 consente di accedere a tutti i benefici premiali. Si evidenzia che l’Agenzia ha individuato anche il livello minimo di affidabilità fiscale di cui la stessa terrà conto per la definizione dei controlli della posizione dei contribuenti. Va specificato che il calcolo per determinare il punteggio sintetico di affidabilità fiscale di ciascun contribuente viene fatto applicando la media aritmetica, relativa agli otto anni d’imposta antecedenti, ai risultati di analisi degli indicatori. Quest’ultimo verrà fornito direttamente dall’ Agenzia delle Entrate a mezzo precompilato a disposizione sul proprio cassetto fiscale.
Livello di affidabilità Benefici premiali
9 · Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative / “in perdita sistematica”
- esclusione della determinazione sintetica del reddito, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato
8,5 · esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici
8 · esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
– € 50.000 annui relativamente all’IVA
– € 20.000 annui per le imposte dirette / IRAP
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui
- anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento
Per i soggetti che conseguono nel medesimo periodo d’imposta sia redditi d’impresa che di lavoro Per i soggetti che conseguono nel medesimo periodo d’imposta sia redditi d’impresa che di lavoro autonomo l’accesso ai benefici premiali è consentito a condizione che:
- per entrambe le categorie reddituali sono applicati i relativi ISA (se previsti);
- il punteggio risultante dall’applicazione di ciascun ISA sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.
Superiore a 6 Inferiore a 8
Nessun beneficio e possibile controllo analisi evasione
Fino a 6
Possibile controllo analisi evasione