LE NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO DOPO LA
CONVERSIONE IN LEGGE
L’art. 1 della Legge di Conversione introduce rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Tali disposizioni si applicano:
• ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame nonché ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali successivi alla data del 31 ottobre 2018.
La Legge di Conversione stabilisce che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:
• non superiore a 12 mesi. In tal caso il contratto sarà “acausale”;
• non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
- esigenze
- temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero per
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze
- connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili
dell’attività ordinaria.
ESONERO CONTRIBUTO OCCUPAZIONE GIOVANILE
- La Legge di conversione estende anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità di fruire dell’esonero contributivo per le assunzioni di soggetti fino a 35 anni di età. Si ricorda, in proposito, che la Legge di bilancio aveva concesso tale possibilità limitatamente all’anno 2018, mentre a decorrere dal 2019 lo sgravio spettava per le assunzioni di giovani con età inferiore a 30 anni riconosce
• un esonero contributivo nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per i datori di lavoro privati che assumono, negli anni 2019 e 2020,
• con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti,
• lavoratori di età inferiore a 35 anni,
• che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro