
Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 15.8.2020 le nuove disposizioni previste dal c.d. “Decreto Agosto”. In sintesi le principali novità introdotte dal decreto:
− l’ulteriore rateizzazione del 50% delle somme relative a versamenti prorogati al 16.9.2020 dal c.d. “Decreto Rilancio”;
− la proroga al 30.4.2021, a favore dei soggetti ISA, del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020;
− l’introduzione di uno specifico contributo a fondo perduto a favore delle imprese della ristorazione e degli esercenti in centri storici con turisti esteri;
− la proroga al 31.1.2021 della moratoria dei finanziamenti alle PMI;
− l’introduzione di un “bonus pubblicità” per gli investimenti nel settore sportivo;
− l’introduzione di una nuova rivalutazione dei beni d’impresa / partecipazioni (con possibile rilevanza fiscale meno “costosa” rispetto alle precedenti).
Il Decreto inoltre introduce importanti novità, in particolare per i lavoratori del settore del turismo e dello spettacolo e misure a sostegno delle attività commerciali e della ristorazione anche attraverso la proroga fino al 31 dicembre (anziché 31 ottobre)dell’esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
Vediamo nello specifico le nuove misure previste:
INDENNITÀ COVID-19 SETTORE TURISMO / SPETTACOLO VENDITORI “PORTA A PORTA” – Art. 9
A favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000. Tale nuova indennità:
• non è cumulabile nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito descritte;
• non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 44, DL n. 18/2020 (“Fondo per il reddito di ultima istanza”);
• non concorre alla formazione del reddito;
• è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite dei fondi stanziati (€ 680 milioni per il 2020)
LAVORATORI SETTORE TURISMO / STABILIMENTI TERMALI
L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta a favore di:
• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo / stabilimenti termali;
• lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo / stabilimenti termali; che: hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020; non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 15.8.2020. La predetta indennità di € 1.000 è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo / stabilimenti termali che, cumulativamente, sono:
- titolari, tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; O non titolari, al 15.8.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”
La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è inoltre riconosciuta a favore di:
• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali che:
– hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
– abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
• lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che: – tra l’1.1.2019 e il 29.2.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.; – non hanno un contratto in essere al 15.8.2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
• incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
– con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
– titolari di partita IVA attiva;
– iscritti alla Gestione separata INPS al 17.3.2020;
– non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
INDENNITÀ COVID-19 SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE – Art. 13
Nell’ambito del c.d. “Decreto Cura Italia” l’art. 44 ha istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza” per il riconoscimento di un’indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell’emergenza COVID-19, hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l’individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare “a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
L’art. 78, DL n. 34/2020 ha esteso la spettanza dell’indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che il soggetto interessato, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato / pensione. Ora, ai fini della completa attuazione di quanto previsto dal citato art. 78, ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui al DM 29.5.2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 nella maggior misura di € 1.000. I liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza obbligatoria di diritto privato (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e a Casse Interprofessionali, che non hanno già beneficiato dell’indennità di cui al predetto DM 29.5.2020, possono richiedere il riconoscimento dell’indennità di € 1.000 per il mese di maggio, considerando quale termine temporale per la cessazione dell’attività il 31.5.2020 (anziché il 30.4.2020). Per l’accesso all’indennità i predetti soggetti devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 14.9.2020.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE – Art. 58
Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, è istituito un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese in attività alla data del 15.8.2020
Il contributo, da richiedere presentando un’istanza secondo le modalità che saranno fissate da un apposito DM:
• spetta a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
• è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante:
– il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
– la corresponsione del saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI – Art. 59
È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:
• esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico;
• nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti misure:
– per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
– per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei Comuni in esame;
• un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019. L’ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato / corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali.
RICAVI FINO A 400.000 EURO 15%
RICAVI SUPERIORI 400.000 EURO E FINO A 1.000.000 EURO 10%
RICAVI SUPERIORI A 1.000.000 EURO 5%
il contributo è riconosciuto per un importo:
• non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche / € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.7.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
• non superiore a € 150.000.
Va richiesto presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia.
FONDO GARANZIA PMI – Art. 64
Modificando l’art. 13, comma 12-bis, DL n. 23/2020 l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è esteso a tutti gli enti non commerciali (precedentemente l’accesso era limitato ai soli Enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti).
PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI – Art. 65
Ricordiamo che al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazi one, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI:
• per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
• per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
• per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
Il comma 1 dell’art. 65 del Decreto Agosto dispone che il termine del 30.9.2020 è differito al 31.1.2021
Per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano:
• già ammesse alle misure di sostegno previste dal comma 2 del citato art. 56, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
• non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui al citato comma 2, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.
Il comma 3 dell’art. 65 in esame dispone infine che, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021. Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.1.2021.
ESTENSIONE BONUS LOCAZIONE IMMOBILI
Nell’ambito del c.d. “Decreto Rilancio” è previsto uno specifico credito d’imposta parametrato al canone di locazione di marzo / aprile / maggio (per le strutture turistico ricettive, aprile / maggio / giugno) pagato nel 2020. Con il recente c.d. “Decreto Agosto” il Legislatore ha:
− esteso il bonus anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive);
− previsto l’irrilevanza dell’ammontare dei ricavi 2019 (€ 5 milioni) per poter accedere al beneficio anche a favore delle strutture termali.