Il Decreto Agosto (Dl n. 104/2020), pubblicato in G.U e quindi in vigore, ha introdotto molte novità volte a spingere la ripartenza del Paese dopo il lockdown imposto dal Coronavirus.
Tra le misure fiscali c’è anche la proroga di un mese del credito d’imposta al 60% sulle locazioni introdotto dal Decreto Rilancio.
Previsto dal decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive stagionali), con il nuovo decreto il credito d’imposta matura anche per il mese di giugno (luglio per le strutture turistico-ricettive stagionali). Ma non è la sola novità. Il decreto Agosto interviene anche sulla platea dei beneficiari, inserendo anche le strutture termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi.
SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA
Possono accedere al credito d’imposta in esame:
esercenti attività d’impresa;
lavoratori autonomi;
enti non commerciali (compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).
imprenditori individuali (compresi i contribuenti forfetari) / sas / snc “indipendentemente dal regime
contabile adottato”;
spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione;
lavoratori autonomi / associazioni professionali (ex art. 5, comma 3, lett. c, TUIR);
imprenditori / imprese agricole “sia che determinino per regime naturale il reddito su base
catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa”.
Rispetto a quanto già previsto dal Bonus Affitti (articolo 28) del Dl Rilancio, con il DL Agosto (articolo 77) vengono aggiunti:
il mese di giugno, a marzo, aprile e maggio, per la totalità dei soggetti;
il mese di luglio, oltre aprile, maggio e giugno, per strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale.
Rimane il requisito per cui, per fruire del tax credit, è necessario aver subito una diminuzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 50% rispetto al mese del periodo d’imposta precedente per il quale si intende fruire del bonus, e non superare il limite di 5 milioni di euro di ricavi nel 2019. Tale vincolo non riguarda le strutture alberghiere, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.
Inoltre – questa è l’altra novità del DL Agosto – possono fruire del credito d’imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche le strutture termali.