
Novità: gli intervalli temporali minimi per i contratti a termine
Il Decreto del Lavoro n. 76/2013 e la successiva nota numero 5426 4/10/2013 del Ministero del Lavoro hanno precisato gli intervalli temporali minimi che devono essere rispettati quando viene riassunto un medesimo dipendente con contratti a termine.
I nuovi intervalli temporali minimi da rispettare nei Contratti a termine sono i seguenti:
- 10 giorni dalla scadenza di contratti a termine di durata fino a 6 mesi
- 20 giorni dalla scadenza di contratti a termine di durata superiore a 6 mesi
Il D.L. 76/2013 ha ripristinato gli intervalli temporali che erano presenti prima della Riforma Fornero.
La Riforma Fornero prevedeva che i termini che erano stati stabiliti erano rispettivamente 60 e 90 giorni; questi termini erano stati stabiliti al fine di incentivare l’uso del contratto a tempo indeterminato e altresi demotivare il largo ricorso ai contratti a termine.
Il suddetto D.L.76/2013 ha inoltre apportato modifiche e novità in merito all’utilizzo di questa tipologia contrattuale ed in particolare:
- estensione dell’utilizzo del contratto acausale la cui durata massima è fissata in 12 mesi comprensivi dell’eventuale proroga;
- la possibilità di stabilire i limiti per le assunzione di dipendenti con contratto acausale.
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