A decorrere dall’1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello di competenza. In particolare, il reddito d’impresa è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute. A tale importo vanno aggiunti:
- l’autoconsumo personale / familiare dell’imprenditore di cui all’art. 57, TUIR;
- i redditi immobili
- le plusvalenze di cui all’art. 86, TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR;
e sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all’art. 101, TUIR.
Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali. Va inoltre evidenziato che il reddito del periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto “dell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.
Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito … non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”. In sede di approvazione è stato “ripristinato” il riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 110, TUIR e pertanto anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime in esame ai fini della determinazione del costo dei beni e del valore normale dei beni / servizi va fatto riferimento alle regole ordinarie. Con l’aggiunta all’art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 1-bis per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.
LIMITE RICAVI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA È confermato il limite di ricavi, fissato dall’art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata.
- Prestazione di servizi: limite € 400.000
- Altre attività: limite € 700.000
A tal fine va fatto riferimento ai ricavi percepiti in un anno intero / conseguiti nell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario.
I soggetti che adottano la contabilità semplificata devono annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti / spese sostenute indicando per ciascun incasso / spesa:
- il relativo importo;
- le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi della fattura / altro documento emesso.
Nei citati registri vanno altresì annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti positivi / negativi di reddito.
I registri IVA sostituiscono i citati registri (Incassi / Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l’incasso / pagamento non sia avvenuto nell’anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi / pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti o costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d’imposta in cui sono incassati / pagati, indicando il documento già registrato ai fini IVA. Previa opzione vincolante per almeno un triennio, il contribuente può tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi / pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso / pagamento. Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2017. Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative.
OPZIONE REGIME ORDINARIO È confermata la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria). L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.
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