BONUS REGISTRATORI DI CASSA
A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli esercenti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’applicazione di tale disposizione è anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400 mila euro.
Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è stato previsto la concessione di un contributo ai suddetti esercenti pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di
- 250 euro in caso di acquisto
- 50 euro in caso di adattamento
per ogni strumento.
Il contributo è concesso all’ esercente come credito d’imposta di pari importo, utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’ acquisto o all’ adattamento dello strumento e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’ Agenzia delle entrate. Pertanto è stato istituito il codice tributo:
“6899” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
I metodi di pagamento tracciabili ritenuti idonei ai fini del riconoscimento del bonus del 50% per l’acquisto dei registratori di cassa telematici sono quelli individuati dalla stessa Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 aprile 2018.
Bonus registratori di cassa solo per pagamenti con mezzi tracciabili
Commercianti ed assimilati dovranno pagare il corrispettivo indicato in fattura esclusivamente mediante:
- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Il credito d’imposta riconosciuto dovrà inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Ricordiamo che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è stato introdotto come misura parallela alla fatturazione elettronica, per tutti quei soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali salvo esplicita richiesta di fattura da parte del cliente.