Il “bonus canoni di locazione”, rientrante tra le misure agevolative introdotte a seguito dell’emergenza COVID-19 a favore dei soggetti che utilizzano immobili non abitativi per l’esercizio dell’attività, va evidenziato nel mod. REDDITI 2021.
Si rammenta che tale agevolazione, limitata inizialmente ai canoni di locazione pagati nei mesi di marzo / aprile / maggio 2020 è stata oggetto di ripetute riproposizioni nell’ambito dei vari Decreti succedutesi nel 2020.
In particolare, il beneficio è stato esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, limitatamente ai soggetti esercenti specifiche attività, ad opera dell’art. 8, DL n. 137/2020, (attività di ristorazione, bar, ecc.) c.d. “Decreto Ristori” nonché per specifici soggetti delle c.d. “zone rosse”
Il bonus spetta anche in presenza di contratti di servizi a prestazioni complesse (è il caso, ad esempio, di immobili facenti parte di complessi immobiliari a destinazione unitaria quali villaggi turistici / centri sportivi / gallerie commerciali ovvero dei contratti c.d. “coworking) e di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.
L’agevolazione, riconosciuta in forma di credito d’imposta, è utilizzabile:
- nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020;
- in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni (codice tributo “6920”).
L’eventuale residuo può essere riportato nei periodi d’imposta successivi e non può essere chiesto a rimborso.