ISA (Indicatori  Sintetici di Affidabilità) 2019

il 29 Marzo 2019 Categoria:

Gli  ISA (Indicatori  Sintetici di Affidabilità), sono un nuovo strumento fiscale che dal 2019 sostituirà gli Studi di Settore, prevedono un meccanismo particolare di calcolo per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni e agricole riconducibile a una rappresentazione di sintesi di indicatori allo scopo di verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale.

Il metodo di calcolo si basa su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.

Per la compilazione degli ISA vengono richiesti dati di natura contabile ed extracontabile.

I contribuenti tenuti a presentare il modello ISA devono barrare la casella “ISA” che si trova sulla prima pagina del modello REDDITI 2019 e inviarlo in via telematica all’Agenzia delle Entrate insieme alla dichiarazione.

Se la presentazione del modello ISA viene omessa o se c’è una comunicazione inesatta o incompleta, l’Agenzia delle Entrate invita il contribuente ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Se il contribuente non provvede a rimediare, è tenuto a pagare una multa, come previsto dal Decreto legislativo numero 471 del 1997, articolo 8, comma 1, che va da 250 a 2.000 euro.

Le regole per l’applicazione degli ISA sono le stesse per l’assoggettamento agli studi di settore.

L’Agenzia delle Entrate potrà valutare la congruenza dei ricavi e compensi  dichiarati dai soggetti obbligati, in base alla correttezza dei dati indicati, verrà assegnato un grado di affidabilità su una scala da 0 a 10.

Più il grado è basso, più si rischia un accertamento.

Più il grado è alto, più si potrà accedere ad un regime premiale normativamente previsto.

A seconda del livello di affidabilità fiscale raggiunto dal contribuente sono riconosciuti i seguenti benefici “premiali”:

  • esonero dall’ apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all’ imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’ imposta regionale sulle attività produttive;
  • esonero dall’ apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a € 50.000 annui;
  • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo dell’articolo 2, comma 36-decies, D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla148/2011;
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972;
  • anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento del “comparto” delle imposte dirette e per l’Iva;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

 

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