Lavoro e famiglia, gli interventi del Jobs Act.

il 11 Novembre 2016 Categoria:

Conciliare il lavoro con la cura e le esigenze dei figli in Italia? Risulta ancora un tema caldo se non un’impresa titanica.

Le imprese anche le più strutturate ed organizzate soffrono l’assenza per maternità della lavoratrice, che genera un’interruzione nell’organizzazione del ciclo lavorativo ed il rischio che la lavoratrice non riesca più a sostenere gli impegni e la concentrazione precedenti l’evento di maternità, proprio perché divisa tra l’organizzazione e la gestione dei figli e quella del proprio lavoro.

Da una ricerca svolta dall’Osservatorio Imprenditoria Femminile di Confartigianato emerge che il circa il 42,70% delle madri occupate ha difficoltà a conciliare vita privata e lavorativa. Negli ultimi 10 anni oltre 10 milioni di donne hanno rinunciato al proprio lavoro. Mentre in Germania lavora il 70% delle donne e in Francia il 60%, l’Italia si ferma al 47%.

Il dato è riconducibile ad una carenza di servizi offerti a sostegno della genitorialità, servizi scarsi e spesso troppo cari (nido, babysitteraggio, centri estivi). Sostenere la madre lavoratrice e la famiglia con interventi concreti è fondamentale.  Un lavoratore sereno è un lavoratore più produttivo. La Legge di Stabilità e Jobs Act si sono espressi al riguardo, vediamo come.

La tutela della genitorialità: il congedo parentale dopo il Jobs Act.

Al fine di disincentivare l’abbandono da parte della lavoratrice madre e di dare sostegno alle imprese i decreti attuativi del Jobs Act e le Leggi di stabilità che si sono succeduti negli ultimi due anni hanno modificato la disciplina prevista dal nostro ordinamento in materia di tutela della genitorialità.

Gli interventi del legislatore hanno riguardato sia il congedo obbligatorio, nelle sue diverse articolazioni, che il congedo Parentale (astensione facoltativa), del quale è stato ampliato l’arco temporale di fruizione e resa più flessibile l’articolazione che l’inserimento di un “Contributo economico alternativo”.

Di seguito i cambiamenti sostanziali:

Il Jobs Act ha esteso l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale portandolo:

– da 3 a 6 anni di età del bambino il periodo entro il quale il genitore può fruire del congedo

percependo un’indennità pari al 30% della retribuzione;

– da 8 a 12 anni di vita del bambino il periodo entro il quale il genitore può fruire del congedo, ma percepirà un’indennità pari al 30% della retribuzione solo nel caso in cui il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

I genitori possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre ne può usufruire anche durante i mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre (congedo di maternità) e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari.

Contributo economico alternativo

Dietro specifica richiesta e nel limite delle risorse finanziarie stanziate annualmente in via sperimentale, alla madre lavoratrice al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi, e in alternativa al congedo parentale, spetta un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

L’importo del beneficio è pari a 600 euro mensili per un massimo di 6 mesi fruibile dalla madre  lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché dalla madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata. Il contributo può essere erogato:

– per il servizio di baby-sitting, attraverso il sistema dei c.d. buoni lavoro;

– come pagamento diretto di una struttura di asilo nido prescelto tra quelle convenzionate con l’INPS, fino a concorrenza del predetto importo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.

La richiesta può essere presentata, per il periodo residuo, anche dalla madre lavoratrice che abbia già in parte usufruito del congedo parentale.

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