Da effettuarsi entro il 16 OTTOBRE 2014 – TEMPISTICA PREVISTA dalla LEGISLAZIONE STATALE
Scade il 16.10.2014 il termine per effettuare il versamento per il pagamento dell’acconto Tasi 2014, relativamente ai Comuni che hanno inviato le delibere al Dipartimento delle Finanze entro il 10 settembre e che non sono riusciti a farlo entro il 23 maggio. Si tratta di oltre 5.200 Comuni, quindi il secondo appuntamento della Tasi – dopo l’acconto di giugno – riguarda la maggior parte dei contribuenti, in particolare quelli di grandi città come Milano, Roma e Firenze.
Com’è noto, il co. 688 della Legge di stabilità 2014 (L. 147/2014), da ultimo modificato dal D.L. 88/2014 (poi confluito nella L. 89/2014), disegna una nuova tempistica a tre tappe.
La prima scadenza, per effettuare il versamento per il pagamento dell’acconto Tasi 2014 del 16.6.2014, ha riguardato gli immobili situati nei 2.178 Comuni che hanno deliberato a maggio. In tal caso i contribuenti hanno già pagato a giugno e dovranno effettuare il saldo entro il 16 dicembre senza pertanto considerare la tappa intermedia del 16 ottobre, riferita agli oltre 5.200 Comuni che hanno inviato le delibere al Mef entro lo scorso 10 settembre.
Si dovrà invece saltare anche la seconda tappa del 16.10.2014 qualora il Comune non sia riuscito a rispettare la scadenza del 10 settembre per inviare le delibere al Dipartimento delle Finanze. In tal caso – riguardante oltre 600 Comuni – i contribuenti dovranno effettuare l’unico versamento entro il 16 dicembre applicando agli immobili adibiti ad abitazione principale la mini aliquota dell’1 per mille. Per gli altri fabbricati scatta ugualmente l’1 per mille solo se l’aliquota l’Imu non supera il 9,6 per mille, quindi la Tasi non andrà pagata se la corrispondente aliquota Imu è già al massimo (10,6 per mille). Sotto tale soglia si dovrà invece effettuare il calcolo del tributo considerando il margine disponibile: ad esempio, se l’aliquota Imu è al 10 per mille, si pagherà la Tasi per gli altri fabbricati sul residuo 0,6 per mille. Toccherà pertanto ai contribuenti fare i dovuti conteggi, che si complicano ulteriormente nel caso di ripartizione della quota tra possessore e occupante, quest’ultima pari al 10% dell’importo complessivo, misura convenzionale applicabile in mancanza della delibera comunale.
VERSAMENTO ACCONTO TASI 2014 (D.L. 88/2014, testo confluito nella L. 89/2014) |
SCADENZARIO a TRE TAPPE:1) Comuni con delibere inviate al Mef entro il 23.5.2014: acconto entro il 16 giugno in base alle aliquote deliberate dal Comune; saldo entro il 16 dicembre
2) Comuni con delibere inviate al Mef entro il 10.9.2014: acconto entro il 16 ottobre in base alle aliquote deliberate dal Comune; saldo entro il 16 dicembre 3) Comuni senza delibere: unica rata entro il 16.12.2014 con aliquota base dell’1 per mille, nel rispetto del limite massimo consentito; la quota a carico dell’occupante è del 10% |
CODICI TRIBUTO | |
Codice | Categoria di immobili |
3958 | Tasi abitazione principale e relative pertinenze |
3959 | Tasi fabbricati rurali ad uso strumentale |
3960 | Tasi aree fabbricabili |
3961 | Tasi altri fabbricati |
Keywords: versamenti, TASI, Scadenza tributo, fabbricati
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