L’art. 62, DL n. 18/2020 ha disposto la sospensione, a favore di tutti i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 – 31.5.2020.
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza sanzioni.
L’Agenzia, nella citata Circolare n. 11/E, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti rientranti in tale previsione.
Adempimento (presentazione) | Termine ordinario |
Mod. IVA 2020 | 30.04.2020 |
Mod. TR primo trimestre 2020 | 30.04.2020 |
Comunicazione liquidazioni IVA (LIPE) primo trimestre 2020 | 31.05.2020 |
Esterometro primo trimestre 2020 | 30.04.2020 |
Il termine differito delle scadenze sopra elencante è il 30 giugno 2020
Con riferimento al mod. IVA 2020 e al mod. TR del primo trimestre l’Agenzia evidenzia che in considerazione del fatto che alla relativa presentazione è subordinato:
– il rimborso del credito annuale / trimestrale;
– l’utilizzo in compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui (il credito è utilizzabile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del mod. IVA / TR); resta ferma la possibilità “di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari”.
Di fatto, al fine di poter ottenere il rimborso / utilizzare il credito IVA in compensazione “quanto prima”, è consentito presentare i predetti modd. IVA / TR antecedentemente al 30.6.2020 (così, ad esempio, qualora dal mod. IVA 2020 risulti un credito pari a € 12.000, la presentazione dello stesso in data 15.5.2020 consente l’utilizzo del credito eccedente € 5.000 già a decorrere dal 25.5.2020).
SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO
A favore dei soggetti:
- esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, ossia in generale nel 2019
è prevista la sospensione dei versamenti “in autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020:
in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:
– nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
– nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
La sospensione riguarda i versamenti relativi a:
– ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle
trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
– IVA;
– contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto anche la prima rata fissa per il 2020 (16/05/2020) dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti – artigiani.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:
– in unica soluzione entro il 30.6.2020;
oppure
– in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPECIFICI SOGGETTI
Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:
– dall’art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);
– dall’art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.); il DL n. 23/2020 in esame dispone che “restano ferme” le sospensioni già previste.
Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo 2.3 – 30.4.2020 relativi a:
– versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
– versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
Gli stessi potevano beneficiare anche della sospensione del termine di versamento dell’IVA scaduta nel mese di marzo, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.
I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);
oppure - in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.