Nell’ambito del c.d. “Decreto Rilancio” il Legislatore ha proposto anche per il mese di maggio un’indennità (pari a € 1.000) a favore dei seguenti soggetti:
− lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS con riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. I destinatari del bonus non devono essere titolari di pensione e o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per poter fruire dell’indennità per il mese di maggio i soggetti in esame devono presentare, in via telematica all’INPS, una nuova domanda anche se hanno già richiesto la stessa per i mesi di marzo / aprile. Alla domanda va allegata un’autocertificazione attestante la riduzione del reddito.;
− co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020 e lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Per i predetti soggetti che hanno già presentato la domanda per i mesi di marzo / aprile non è richiesto alcun adempimento in quanto l’indennità per il mese di maggio è erogata automaticamente dall’INPS.
Si conferma pertanto l’esclusione da tale contributo per la categoria dei commercianti e artigiani iscritti all’INPS, i quali possono usufruire del contributo a fondo perduto attraverso il canale dell’Agenzia delle Entrate.