Come noto, a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (R&S) dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019 (2015 – 2019), è riconosciuto, ai sensi dell’art. 3, DL n. 145/2013, un beneficio sotto forma di credito d’imposta, relativamente:
- ai costi per l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca;
- alle quote di ammortamento delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio;
- alle spese relative a contratti di ricerca “extra – muros”, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative;
- spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali. L’agevolazione spetta a condizione che:
- le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente. Il credito è riconosciuto fino all’importo massimo annuo di € 5 milioni.
Il credito d’imposta è pari:
- al 25% della spesa incrementale per le spese sostenute in beni strumentali e per competenze tecniche e privative industriali;
- al 50% della spesa incrementale per le spese sostenute per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e per i contratti “extra-muros”. La Finanziaria 2017, oltre ad estendere l’agevolazione al 2020, con “efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016” (in generale, dal 2017) ha:
- previsto il riconoscimento del credito d’imposta nella misura del 50% a prescindere dalla tipologia di spesa. È stata altresì eliminata la condizione riferita al fatto che debba trattarsi di personale “altamente qualificato”;
- aumentato l’importo massimo annuo ad € 20 milioni.
Se l’attività è iniziata da meno di 3 anni, si considerano i periodi d’imposta dalla data di costituzione.
Per effetto della modifica, ad opera della Finanziaria 2017, del comma 8 del citato art. 3, il credito può essere utilizzato in compensazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi”.