Nell’iter di conversione del c.d. “Decreto Rilancio” sono state apportate molteplici modifiche alla nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente. In particolare si segnala che rispetto a quanto “originariamente” previsto:
− è possibile fruire della detrazione a prescindere dall’uso dell’unità immobiliare (abitazione principale o altro) e la singola persona fisica può beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari, ferma restando la detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
− l’ammontare della spesa massima agevolabile è diverso a seconda della tipologia di immobile oggetto dell’intervento (singola unità, unità in immobili plurifamiliari funzionalmente indipendenti, condominio con più o meno di 8 unità);
− sono esclusi gli interventi su immobili di categoria A1 / A8 e A9; − è stata rivista la disciplina relativa alla possibilità di optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante;
− è sempre richiesta l’asseverazione dei lavori mentre il visto di conformità è richiesta solo in caso di cessione del credito / c.d. “sconto in fattura”.
Cosa cambia, come funziona e a chi spetta l’ecobonus o bonus 110%, con le modifiche apportate in Parlamento sul tema delle seconde case e dei tetti di spesa.
Con la conversione del decreto rilancio, l’ecobonus 110 per cento è legge. Vediamo cosa cambia, come funziona e a chi spetta l’ecobonus o bonus 110%, con le modifiche apportate in Parlamento sul tema delle seconde case e dei tetti di spesa.
L’articolo 119 del decreto rilancio stabilisce i soggetti beneficiari delle detrazioni 110:
• condomini
• persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari – limitatamente all’ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio
• istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale
• associazioni e società sportive dilettantistiche, limitamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
Tra le ultime novità che riguardano l’ecobonus 110, introdotte nel dl rilancio, c’è anche l’estensione delle detrazioni 110% per tutte le seconde case e le villette a schiera, mentre sono escluse dalla fruizione del nuovo ecobonus le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
• A/1 abitazioni di tipo signorile
• A/8 abitazioni in ville
• A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici
Per l’articolo 119 del dl rilancio ha introdotto la detrazione fiscale del 110% per “interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”. Restano fermi i tre interventi “trainanti”:
• Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (novità) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
• Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
• Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
• Interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche. La detrazione viene prevista anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio.
L’installazione di pannelli solari e di colonnine di ricarica rientra nella detrazione del 110% solo se effettuata insieme a uno degli interventi trainanti. Anche gli interventi di riqualificazione energetica tradizionali possono rientrare nel 110% se fatti insieme a uno degli interventi trainanti.
Sono stati definiti nuovi tetti di spesa rispetto a quelli previsti dalla prima formulazione del dl rilancio.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, dovrà essere emanato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo del Mise che renderanno davvero operativo l’ecobonus 110% e definiranno le modalità di cessione del credito e sconto in fattura.
Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre per poter accedere alle due opzioni sarà necessario che gli interventi siano asserverati da un tecnico abilitato.
L’asseverazione tecnica degli inte
rventi può essere rilasciata:
• al termine dei lavori;
• per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino a un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento.
Le spese sostenute per ottenere le attestazioni / asseverazioni nonché il visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110% di cui all’art. 119 in esame.