Entro il prossimo 28.12 i soggetti IVA (ditte individuali, società di persone / capitali, lavoratori autonomi, ecc.) devono versare l’acconto IVA 2020. Il versamento può essere differito al 16.3.2021 da parte dei soggetti per i quali sussistono le condizioni previste dal recente c.d. “Decreto Ristori-quater”. L’ammontare dovuto va determinato utilizzando uno dei metodi a disposizione (storico, previsionale, effettivo). L’importo versato sarà scomputato dalla liquidazione periodica del mese di dicembre / quarto trimestre o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali). Il versamento non è dovuto qualora l’acconto risulti inferiore a € 103,29.
Al versamento dell’acconto IVA in scadenza il 28.12.2020. In base all’art. 2, DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater” sono differiti al 16.3.2021 i versamenti IVA in scadenza nel mese di dicembre, compreso quindi anche l’acconto IVA 2020, a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia:
- con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni;
- che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello di novembre 2019. Il versamento di quanto dovuto va effettuato entro la predetta data del 16.3.2021 (senza sanzioni / interessi):
- in unica soluzione;
- in forma rateizzata fino ad un massimo di 4 rate mensili. A favore dei soggetti:
- esercenti attività sospese ai sensi dell’art. 1, DPCM 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche) con domicilio / sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; O esercenti attività dei servizi di ristorazione con domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da elevata / massima gravità (“3” – “4”) e da un livello di rischio alto individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “arancio” / zone “rosse”);
- operanti nei settori economici individuati nella Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristoribis”, nonché esercenti attività alberghiera / agenzia di viaggi / tour operator, con domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “rosse”); la proroga in esame è applicabile a prescindere dall’ammontare dei ricavi / compensi 2019 e dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi.