Presentazione della domanda in caso di nuovi beneficiari
I soggetti che non hanno mai beneficiato dell’assegno unico e universale ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in stato “decaduta”, “revocata”, “rinunciata” o “respinta”, al fine del riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, devono presentare una nuova domanda di assegno unico. La domanda è inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:
- portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS;
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
N.B.
Per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.
Modalità e termini di presentazione dell’ISEE
Sia nel caso di domanda di assegno unico e universale già presentata all’INPS, che nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato “respinta”, “decaduta”, “revocata” o “rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, sussiste sempre l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell’assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE 2023.
L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell’assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
N.B.
In assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l’importo dell’assegno unico e universale viene calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2023 sono adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.
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