Il DPCM del 13 ottobre 2020: novità ed obblighi per le attività produttive

il 13 Ottobre 2020 Categoria:

Il nuovo DPCM licenziato il 13 ottobre 2020 presenta alcune novità importanti per le attività produttive. Le diposizioni contenute nel nuovo DPCM entrano in vigore  per il periodo 14 ottobre 2020 -13 novembre 2020.

Di seguito le principali misure contenute nel nuovo Decreto di ottobre.

  • Le attività di ristorazione (intese a titolo di esempio quali ristoranti, bar, gelaterie pasticcerie) sono consentite fino alle 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo (ad esempio al banco), rimanendo consentito, pur nell’applicazione delle norme anti-contagio e delle linee guida per le attività produttive, l’asporto ed i take away.
  • Tutte le attività commerciali al dettaglio sono consentite a patto che sia assicurata la distanza minima di 1 metro tra le persone, che l’ingresso sia dilazionato con permanenza all’interno per il solo tempo necessario all’acquisto, che vengano seguiti i protocolli anticontagio e le linee guida per le attività produttive nazionali e regionali, raccomandando l’applicazione delle misure igienico-sanitarie riportate nell’allegato 11 del DPCM;
  • Confermato  l’obbligo di utilizzo delle mascherine anche all’aperto, il che significa che al chiuso (ad eccezione dell’ambiente domestico) il loro uso è parimenti necessario. Inoltre, si ribadisce la necessità di mantenere un metro di distanza minimo tra le persone e la frequente sanificazione delle mani. Le palestre, piscine, circoli sportivi ecc. possono rimanere aperte assicurando il distanziamento sociale, evitando assembramenti e seguendo le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione Medico sportiva (FMSI) e gli indirizzi operativi regionali.
  • Le sale giochi, scommesse e bingo possono rimanere aperte a condizione che le Regioni (o le provincie Autonome) ne abbiano accertato la compatibilità dell’apertura con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che vengano seguiti i protocolli o linee guida di settore.
  • Rimangono invece sospese le attività che si svolgono in sale da ballo e discoteche (sia al chiuso sia all’aperto).
  • Sono poi vietate le feste sia al chiuso sia all’aperto, mentre in caso di funzione civile o religiosa, le feste conseguenti devono essere limitate a 30 persone (sempre seguendo i protocolli vigenti). Negli  ambienti domestici è “fortemente raccomandato” evitare feste e ricevere in casa più di 6 ospiti.
  • Sono consentite le fiere ed i congressi previa adozione di protocolli validati.
  • Sono consentite le attività corsistiche, tra le altre, di autoscuole e corsi di formazione di salute e sicurezza sul lavoro a condizione che siano applicati i protocolli anticontagio vigenti;
  • Le attività dei centri benessere e termali sono consentite previa verifica da parte delle Regioni (o Provincie Autonome) della compatibilità dell’apertura con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e dell’applicazione dei protocolli o linee guida di settore.
  • Le attività dei servizi alla persona (es. barbieri, parrucchieri, estetisti, tatuatori) sono consentite a condizione dell’accertamento da parte della Regione (o delle provincie Autonome) della compatibilità dell’apertura con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e dell’applicazione dei protocolli o linee guida di settore.
  • Per le attività professionali (es. studi) si ribadisce, tra le altre cose, la possibilità di ricorrere allo smart working (lavoro agile).

Inoltre , si ribadisce che per  evitare la diffusione del COVID-19 è fatto poi obbligo di rimanere a casa, contattando il proprio medico curante, in caso di presenza di infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°C.

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