Già da qualche tempo, artigiani e commerciati hanno iniziato a far sentire la loro voce spingendo verso una riforma in grado di rivedere le regole base che disciplinano la loro contabilità.
A partire dal 01 Gennaio 2017 le imprese in contabilità semplificata si troveranno a far fronte a nuovi obblighi in materia di tenuta delle scritture contabili.
Le imprese individuali e le società di persone e assimilate, entrano e permangono nel regime di contabilità semplificata se i loro ricavi nell’arco di 1 anno solare, non superano i seguenti limiti:
- euro 400.000,00 per le prestazioni di servizi
- euro 700.000,00 per tutte le altre attività (es. commercio al minuto)
I professionisti non hanno alcun limite di ricavi da rispettare.
Le nuove imprese che aprono la Partita IVA nel 2017 entrano nel regime contabile semplificato se, al momento dell’istanza per l’attribuzione del numero di partita IVA viene indicato un volume d’affari presunto che non superi le soglie di ricavi sopra indicare.
Il reddito d’impresa per quella aziende che rispettano i criteri per rimanere in contabilità semplificata, dovrà essere calcolato mediante la tenuta di 2 distinti registri contabili nei quali annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute.
In alternativa, i contribuenti in regime semplificato potranno utilizzare i registri IVA senza effettuare le annotazioni relative agli incassi e pagamenti, tenendo sempre presente l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. All’interno dei registri IVA, alla fine dell’anno fiscale, il contribuente dovrà riportare l’importo complessivo dei ricavi non incassati e delle spese non pagate.
Come ulteriore opzione per la tenuta dei registi è quella secondo la quale il contribuente potrà tenere i registri IVA con annotazione separata delle operazioni non soggette ad IVA, senza annotazioni dell’importo incassato o pagato. Vigerà in questo caso la presunzione secondo la quale la data della registrazione dell’incasso o della spesa coincide con quella dell’incasso o del pagamento.
Questa terza opzione impone l’obbligo di adesione per minimo un periodi triennale.