A partire dal 18 novembre sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl n. 104/2020 per gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza “Covid 19”. le richieste potranno inviare essere inviate a partire da mercoledì 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 tramite i servizi telematici delle Entrate. In seguito alla presa in carico della richiesta, l’Agenzia comunicherà l’ok o la non spettanza del contributo in relazione ai requisiti previsti dalla norma: in caso positivo la somma di denaro sarà erogata direttamente sul conto corrente del beneficiario riportato nell’istanza. Il bonus, istituito per sostenere le imprese delle città turistiche capoluogo di provincia o di città metropolitana colpite dal calo dei turisti causato dalla crisi sanitaria del coronavirus, è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e quello del giugno 2019.
Comuni ad alta “vocazione turistica” – L’articolo 59 del Dl n. 104/2020 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A o equivalenti) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta presenza di turisti stranieri. . Roma rientra fra i Comuni ad alta vocazione turistica.
I requisiti e l’entità del contributo – Il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città indicate nell’elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza, e solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°luglio 2019 il contributo spetta a prescindere. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019:
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro
- 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.