Il D.L. 34/2014 ha introdotto importanti novità in materia di lavoro a tempo determinato e di apprendistato
Contratto a termine
Relativamente al contratto a termine i chiarimenti de D.l. 34/2014 intervengono a modificare l’art. 1 del D.Lgs 368/2001 eliminando in modo definitivo l’obbligo di indicazione delle ragioni di carattere “tecnico, produttivo e organizzativo e sostitutivo” necessarie in precedenza per giustificare l’apposizione del termine al contratto a tempo determinato.
La disposizione attuale consente l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, senza indicazioni di ragioni giustificatrici, fino ad un massimo di 36 mesi.
Nonostante l’abolizione dell’indicazioni delle ragioni giustificatrici al contratto a termine, in alcuni casi specifici torna utile indicarle.
L’indicazione di una causale giustificatrice può risultare opportuna, nel caso in cui comporti un agevolazione per il datore di lavoro, nell’ipotesi di assunzioni fatte per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità.
Per bilanciare l’abolizione dell’obbligo dell’indicazione della causale all’interno di un contratto a termine, il datore di lavoro deve osservare il limite quantitativo legale. Ferma restando la soglia prevista dai contratti collettivi nazionali.
Il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato non può superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione.
Da questa verifica devono essere esclusi i rapporti di lavoro di natura autonoma,i lavoratori parasubordinati e gli associati in partecipazione.
Proroghe e rinnovi
i chiarimenti del contratto a termine sono stati rilasciati anche per proroghe e rinnovi; con il consenso del lavoratore il contratto a termine è prorogabile fino ad un massimo di cinque volte sempre rispettando il limite massimo dei 36 mesi, purchè il contraoo abbia per oggetto le stesse mansioni o mansioni equivalenti. Nel caso di un nuovo contratto a tempo determinato che non concerna mansioni equivalenti, non si effettuerà la contabilizzazione delle precedenti proroghe
Riferimenti normativi:
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