CEDOLARE SECCA PER GLI IMMOBILI COMMERCIALI

il 28 Maggio 2019 Categoria:

Le Legge di Bilancio 2019 ha esteso il regime fiscale della c.d. cedolare secca, finora possibile per le sole locazioni di immobili abitativi, anche agli immobili commerciali, di categoria C/1, con superficie non superiore ai 600 mq.

La Legge 145/2018 ha introdotto all’art.1 c.59 l’estensione della cedolare secca, di cui al D.Lgs 23/2011, alle unità immobiliari di categoria catastale C/1, cioè negozi e botteghe destinati ad attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti, di superficie non superiore a 600 mq. (al netto delle pertinenze) e le pertinenze stesse congiuntamente locate di categoria catastale C/2, C/6 E C/7.

L’opzione al regime agevolato, facoltativa, è riservata al solo locatore persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, che non loca lo stesso in regime di attività d’impresa o di libera professione.

Ne consegue che il proprietario che opta per il regime della tassazione sostitutiva, a pena di inefficacia, è obbligato a indicare tale opzione direttamente in fase di stipula del contratto.

È possibile accedere al regime di cui trattasi solo per i contratti stipulati nel 2019, con esclusione di quelli stipulati sempre nel 2019 ma che alla data del 15 ottobre 2018 erano già in essere, e non scaduti, tra i medesimi soggetti e per il medesimo immobile.

In base all’art.7-quater c. 24 del D.L. 193/2016, vi è l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • omessa registrazione, dal 120% al 240% dell’imposta dovuta;
  • registrazione tardiva entro i primi 30 gg., dal 60% al 120% dell’imposta dovuta.

La sanzione è calcolata sull’intero corrispettivo dovuto per tutta la durata del contratto; in questo caso è comunque ammessa l’applicazione del ravvedimento operoso come segue:

  • 1/10 del 60%, cioè il 6% con n minimo di euro 20,00, entro i 30 gg.
  • 1/10 di 120%, cioè 12%, entro i 90 gg.
  • 1/8 di 120%, cioè 15%, entro 1 anno
  • 1/7 di 120%, cioè 17,14%, entro 2 anni
  • 1/6 di 120%, cioè 20%, oltre 2 anni
  • 1/5 di 120%, cioè 24%, dopo la consegna del P.V.C.

 

 

 

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