Manovra correttiva: l’utilizzo del credito IVA 2017

il 16 Febbraio 2018 Categoria:

Come noto, la c.d. “Manovra correttiva” ha apportato rilevanti
modifiche all’utilizzo dei crediti in compensazione. 

  • La presenza di una dichiarazione annuale IVA a credito consente al contribuente alternativamente di:
  • Riportare il credito all’anno successivo e scomputarlo nelle relative liquidazioni periodiche;
  • Riportare il credito all’anno successivo e utilizzarlo in compensazione;
    richiederlo a rimborso.

L’utilizzo del credito può essere di tipo verticale o orizzontale.

                                                                                   Verticale

Il credito compensa un debito della stessa imposta (ad esempio, credito IVA 2017 con saldo liquidazione IVA gennaio 2018).
La compensazione verticale non è soggetta ad alcuna limitazione.

                                                                                        Orizzontale

Il credito compensa un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti.
La compensazione orizzontale del credito IVA annuale (trimestrale) incontra una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dallo stesso.

In particolare va rispettato il limite massimo annuale pari a € 700.000.

A seguito delle novità introdotte, è stato ridotto da € 15.000 a € 5.000 il limite di utilizzo del credito che richiede l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale. Di conseguenza i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale il credito annuale per importi superiori a € 5.000 devono presentare la dichiarazione munita del visto di conformità.
In tal caso la compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Così, ad esempio, la presentazione del mod. IVA 2018 in data 6.2.2018 consente di utilizzare il credito per importi superiori a € 5.000 dal 16.2.2018.
Si rammenta che è stato soppresso il previgente limite di € 5.000 al di sopra del quale i

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