VISITE FISCALI: NUOVA FUNZIONALITÀ PER LA VERIFICA DELLE VALUTAZIONI MEDICO – LEGALI
Visite fiscali, novità in merito alla comunicazione in caso di assenza dalla visita di controllo domiciliare.
L’INPS, con il Messaggio n. 1270 del 29 marzo 2019, comunica il rilascio, sul proprio sito istituzionale, di una nuova funzionalità che consente ai datori di lavoro privati di conoscere l’esito delle valutazioni espresse dall’ Istituto in merito all’ assenza alle visite fiscali a domicilio da parte dei lavoratori ammalati.
Visite fiscali, Polo Unico INPS: novità sulla giustificazione di assenza
I lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati che non hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS, sono tenuti, in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare in caso di malattia, a presentare all’ Istituto previdenziale la documentazione giustificativa della loro assenza solamente qualora questa “presenti caratteri prettamente sanitari”, cioè elementi di carattere medico – sanitario utili a giustificare l’assenza del lavoratore alla visita.
L’INPS, infatti, non erogando alcuna prestazione ai suddetti lavoratori, può esprimere solamente un parere medico – legale sulla giustificazione dell’assenza, in occasione dell’accertamento, lasciando al datore di lavoro ogni valutazione sulla giustificazione dell’assenza .
L’INPS provvede a compilare con le proprie valutazioni il modello “Visita medica di controllo ambulatoriale”, il quale viene consegnato al lavoratore che è tenuto poi a inviarlo al proprio datore di lavoro.
Al fine di consentire ai datori di lavoro privati l’immediato accesso alle valutazioni effettuate dall’Istituto, l’INPS comunica, con il messaggio in esame, il rilascio di una nuova funzionalità sul proprio portale, selezionando il link “Consulta verbale giustificabilità”.
L’INPS precisa che, a seguito dell’introduzione della nuova funzionalità, il lavoratore non è più tenuto a consegnare al datore di lavoro il parere sulla giustificabilità dell’assenza alla visita di controllo.