
Lo spesometro è uno strumento che prevede una trasmissione dei dati relativi all’azienda: originariamente, la trasmissione dello spesometro era prevista per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, rese e ricevute, solo se con corrispettivo pari o superiore ad Euro 3.000, ove esse fossero documentate da fattura, mentre il limite era elevato ad Euro 3.600 (Iva compresa) per quelle non documentate da fattura.
A partire dalle operazioni effettuate nel corso del 2012, lo spesometro prevede che la comunicazione è invece divenuta obbligatoria per tutte le operazioni fatturate, senza limite minimo di importo, che rimane però fissato ad Euro 3.600 per le cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali non esiste obbligo di emissione della fattura.
In ogni caso lo spesometro prevede esclusioni dall’obbligo di trasmissione dei dati rilevanti ai fini Iva, valevoli per tutti gli operatori e riferite, in particolare, alle seguenti fattispecie:
- importazioni, esportazioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 8, co. 1, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, operazioni intracomunitarie e, in generale, tutte le operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
- operazioni attive che, pur se di importo pari o superiore ad Euro 3.600, sono state effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva e che non sono state documentate da fattura, a condizione che il pagamento del corrispettivo sia stato eseguito dal cliente attraverso l’utilizzo di moneta elettronica, ossia mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Va peraltro notato che lo spesometro prevede che l’esenzione dall’obbligo di comunicazione non viene estesa ad altre forme di pagamento parimenti già tracciate dal sistema finanziario e i cui dati potrebbero quindi essere ottenuti dall’Agenzia delle Entrate per altre vie (tipicamente, le banche d’appoggio), diverse dalla segnalazione diretta da parte dei soggetti passivi coinvolti nella transazione in veste di cliente e fornitore.
In particolare, lo spesometro impone che continuano a dover essere comunicate le operazioni rilevanti ai fini Iva e di ammontare eccedente le soglie di legge, anche se il relativo regolamento è effettuato mediante assegno bancario o circolare non trasferibili, oppure con bonifico.
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